AS 2017 6687
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 4 lett. b e bbis
4 La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
b. nel quadro di impieghi speciali e di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione dopo simili eventi; bbis. Abrogata
Art. 5 cpv. 3 3 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere ricono- sciute secondo l’articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di dieci carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.
Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto in particolare delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell’importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5. 3 In aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d’estivazione nonché per altri 14 giorni di servizio immediatamente prima e dopo. È considerato
1 RS 824.01
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periodo d’estivazione il periodo in cui l’azienda con pascoli comunitari o l’azienda d’estivazione in questione viene caricata con gli animali.
Art. 8d cpv. 1 lett. b
1 L’organo d’esecuzione può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto
d’impiego: b. in caso di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere effettuati in un istituto d’impiego ricono- sciuto;
Art. 9 cpv. 3 lett. c e d, nonché 5
3 L’organo d’esecuzione può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:
c. impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione; d. Abrogata 5 Per lo svolgimento di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunita- ri e in aziende d’estivazione, il numero massimo di persone che prestano servizio civile di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b può essere aumentato conformemen- te all’Appendice 1 numero 3. Per tale aumento l’organo d’esecuzione tiene conto della capacità dell’istituto d’impiego di fornire a tutte le persone che prestano servi- zio contemporaneamente un’assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavoro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui ha diritto l’istituto d’impiego si applica anche agli im- pieghi di gruppo.
Art. 11 cpv. 4 Abrogato
Art. 19, rubrica Reincorporazione nell’esercito (art. 11 cpv. 3 lett. d e 18 LSC; art. 81 cpv. 3 CPM)
Art. 31a cpv. 4 4 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l’organo d’esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d’impiego (convocazione d’ufficio). Esso prende in considerazione l’attitu- dine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un’esecuzione corretta. Concorda i periodi d’impiego con gli istituti d’impiego previsti. Può derogare agli articoli 38 capoverso 3 e 39a se non vi sono a disposizione istituti d’impiego.
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Art. 36 e 37 cpv. 5bis Abrogati
Art. 38 cpv. 2 lett. c e d
2 I periodi d’impiego seguenti possono essere più brevi:
c. impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione; d. Abrogata
Art. 65 cpv. 2 2 La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall’istituto d’impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in natura.
Art. 81a cpv. 7 lett. b 7 L’organo d’esecuzione può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera: b. in vista di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione.
Art. 96 cpv. 1 lett. e
1 L’organo d’esecuzione può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i
tributi se: e. si tratta di un impiego per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza o per la rigenerazione.
Art. 110 Collezione di dati dell’organo d’esecuzione per la valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi (art. 32, 36 cpv. 3 e 45 lett. c LSC) 1 L’organo d’esecuzione gestisce una collezione di dati per la valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi. 2 La collezione di dati contiene i dati rilevati tramite questionari in occasione di tali giornate, corsi o impieghi da: a. persone richiedenti l’ammissione al servizio civile o soggette al servizio civile; b. istituti d’impiego riconosciuti; c. responsabili dei corsi.
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3 Con i questionari vengono rilevate informazioni necessarie alla valutazione di
giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi, e in particolare: a. dati e valutazioni concernenti la giornata d’introduzione, il corso di forma- zione o l’impiego nel suo insieme; b. dati e valutazioni concernenti l’istituto d’impiego e i responsabili dei corsi; c. dati e valutazioni concernenti i servizi forniti dall’organo d’esecuzione; d. dati e valutazioni concernenti l’infrastruttura del centro di formazione; e. altri dati e valutazioni di persone soggette al servizio civile e responsabili dei corsi, concernenti rispettivamente i corsi frequentati e impartiti. 4 I questionari compilati dalle persone soggette al servizio civile dopo gli impieghi contengono i seguenti dati personali: a. nome, indirizzo e numero sistematico dell’istituto d’impiego; b. il servizio competente per l’assistenza alla persona soggetta al servizio civile all’interno dell’organo d’esecuzione. 5 I questionari compilati dai responsabili dei corsi dopo i corsi di formazione con- tengono i loro nominativi.
Art. 110a Banca dati dell’organo d’esecuzione per la gestione dei partner (art. 15a e 79 LSC) 1 L’organo d’esecuzione gestisce una banca dati contenente dati su persone, istitu- zioni, associazioni e autorità che: a. si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con l’organo d’esecu- zione; b. sono interessati all’attività del servizio civile.
2 Nella banca dati sono registrati i dati delle persone seguenti:
a. per le persone fisiche: cognome e nome; altrimenti: designazione; b. funzione professionale; c. titolo accademico; d. grado militare; e. mandato politico; f. dati sulla funzione scientifica; g. dati sulla funzione all’interno del sistema dell’obbligo di prestare servizio; h. se si tratta di un privato, di un’istituzione pubblica o di un’associazione; i. per le associazioni e le autorità: livello federale; j. indirizzo privato o professionale; per i media specializzati: indirizzo della redazione; k. numeri di telefono;
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l. indirizzi della comunicazione elettronica; m. lingua di corrispondenza; n. ambiti d’attività secondo l’articolo 4 LSC; o. rinvio a documenti redatti o inviati; p. dati sui contatti avvenuti; q. persona o servizio responsabile dei contatti all’interno dell’organo d’esecu- zione. 3 I dati personali sono conservati nella banca dati per cinque anni dopo l’ultimo trattamento e poi cancellati.
II L’Appendice 1 è modificata come segue:
Numero 2 lettera b
b. Aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione Numero di carichi normali Numero massimo di (art. 39 cpv. 2 OPD2) persone che prestano servizio civile
Al massimo
0– 9 0 10– 99 1 100–166 2 167–232 3 233–299 4 ≥300 5
Numero 3
3. Regola di calcolo del numero massimo di impieghi di gruppo speciali
in aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione Il numero massimo di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e aziende d’estivazione è calcolato come segue: numero di giorni di servizio consen- titi secondo l’articolo 6 capoverso 2 diviso per 26 (arrotondato verso l’alto).
2 RS 910.13
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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