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AS 2017 7493

Ordinanza sullo sport militare

Ordinanza sullo sport militare

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 sullo sport militare è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport; visti gli articoli 41 capoverso 3, 51 capoverso 4, 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953,

Art. 27b cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5 2 I soldati sport e i soldati CISM, nonché i militari impiegati come loro allenatori, assistenti o funzionari, possono ogni anno: 4 I militari incorporati nello stato maggiore del Centro di competenza sport dell’eser- cito o nello stato maggiore speciale sport possono essere chiamati a prestare singoli giorni di servizio per i corsi di ripetizione.

5 Il servizio militare è prestato senz’arma.

2017-1079 7493

Sport militare. O RU 2017

Inserire prima del titolo del Capitolo 3

Art. 27d Attribuzione o assegnazione 1 Su richiesta possono essere attribuite o assegnate all’esercito come allenatori, assistenti o funzionari di soldati sport o soldati CISM le persone che: a. hanno assolto un’adeguata formazione presso la loro federazione sportiva nazionale; b. sono riconosciute ufficialmente dalla loro federazione sportiva nazionale ed è previsto che ricoprano tale funzione a lungo termine.

2 Le persone attribuite o assegnate secondo il capoverso 1:

a. prestano servizio militare senz’arma; b. assolvono un’istruzione militare di base minima; c. al termine di tale istruzione ricevono la promozione a soldato, a meno che non abbiano già un grado militare svizzero; d. non possono essere proposti per l’assunzione di un grado superiore o essere promossi a un grado superiore, tuttavia se necessario possono essere nomi- nati ufficiali specialisti; e. possono prestare, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono

65 anni, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al

soldo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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