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AS 2017 763

Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)

Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (OMCCE)

del 15 febbraio 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 18 e 19 della legge federale del 30 settembre 20161 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE), ordina:

Sezione 1: Autorità competente

Art. 1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità della Confederazione competente per l’esecuzione della LMCCE.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 2 Presentazione delle domande

1 Le domande per la concessione del contributo di solidarietà vanno presentate

all’UFG al più tardi il 31 marzo 2018.

2 L’UFG mette a disposizione un modulo e una guida per la presentazione della

domanda.

Art. 3 Qualità di vittima

1 Per dimostrare la sua qualità di vittima il richiedente descrive sul modulo di

domanda le proprie esperienze passate. 2 Inoltre, allega alla domanda i documenti idonei a illustrare la sua qualità di vittima e reperibili con un onere ragionevole.

RS 211.223.131 1 RS 211.223.13

2016-2677 763

O relativa alla legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale RU 2017

3 Documenti idonei sono in particolare:

a. atti di istituti; b. atti di autorità tutorie; c. atti di istituti educativi o penitenziari; d. cartelle mediche o psichiatriche; e. estratti da verbali di consigli comunali; f. certificati scolastici; g. attestati di domicilio. 4 Il richiedente può ricorrere al sostegno degli archivi e dei servizi di contatto canto- nali per procurarsi i documenti. 5 Se non sono disponibili documenti, specialmente perché sono stati distrutti o non sono più reperibili oppure non sono mai stati redatti, possono essere sufficienti anche testimonianze orali.

Art. 4 Esame delle domande 1 L’UFG esamina in via prioritaria le domande di persone di oltre 75 anni, di per- sone affette da una malattia grave comprovata o di persone la cui qualità di vittima è stata già riconosciuta nell’ambito dell’aiuto immediato.

2 Per il resto l’UFG esamina le domande nell’ordine cronologico di inoltro.

Art. 5 Commissione consultiva 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istituisce la commissione consultiva.

2 La commissione conta da 7 a 9 persone, 3 o 4 delle quali sono oggetto di misure o vittime. 3 La commissione è coinvolta dall’UFG nella valutazione delle domanda e si espri- me in particolare su questioni legate al modo di procedere e su altre questioni di principio, nonché su domande che sollevano questioni particolarmente delicate.

Art. 6 Decisione e versamento del contributo di solidarietà 1 L’UFG emana una decisione sul diritto al contributo di solidarietà e procede ai versamenti. 2 Se complessivamente non sono presentate più di 12 000 domande, si rinuncia alla rateizzazione e si versa l’importo massimo pari a 25 000 franchi per vittima.

3 Nel conteggio delle domande presentate non sono considerate quelle manifesta-

mente infondate. Una domanda è manifestamente infondata soprattutto se: a. la misura coercitiva a scopo assistenziale o il collocamento extrafamiliare indicati esulano chiaramente dal campo d’applicazione temporale della LMCCE;

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b. il richiedente non è manifestamente una vittima ai sensi dell’articolo 2 let- tera d LMCCE; c. una domanda non contiene nessun tipo di indicazione necessaria per valutare la qualità di vittima.

Sezione 3: Conservazione e archiviazione

Art. 7 Conservazione e archiviazione presso la Confederazione L’archiviazione e la conservazione presso la Confederazione degli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono rette dalle disposizioni dalla legislazione federale in materia di archivia- zione2.

Art. 8 Conservazione amministrativa Gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extra- familiari prima del 1981 vanno conservati, a prescindere dal luogo di conservazione, almeno per altri dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Non si può procedere a una nuova valutazione prima dello scadere di tale termine.

Art. 9 Termine di protezione e consultazione durante detto termine 1 Se non vi sono disposizioni cantonali in materia di archiviazione che disciplinano in modo adeguato il termine di protezione e la consultazione durante detto termine, i capoversi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli: a. archivi cantonali; b. altri archivi dell’ente pubblico che sottostanno alla legislazione cantonale; c. archivi delle istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LMCCE 2 Gli atti contenenti dati personali sottostanno a un termine di protezione di 80 anni. Detto termine scade alla morte della persona oggetto di misure e, se la data del suo decesso non è certa, 100 anni dopo la sua nascita. 3 Le persone oggetto di misure hanno diritto in ogni momento ad accedere agli atti che le riguardano. I congiunti hanno diritto ad accedere a detti atti se la persona oggetto di misure: a. autorizza la consultazione; o b. è deceduta.

2 RS 152.1; 152.11

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4 Può essere concesso l’accesso per scopi statistici o di ricerca, se entrambi i presup- posti seguenti sono soddisfatti: a. le persone oggetto di misure hanno acconsentito all’utilizzo di atti contenenti i loro dati personali oppure gli atti sono utilizzati in forma anonima o senza indicare direttamente la persona, non appena lo scopo del trattamento lo permette; b. i risultati sono divulgati in modo tale da non permettere l’identificazione delle persone oggetto di misure.

Sezione 4: Piattaforma per servizi di ricerca e altre misure di promozione

Art. 10 Piattaforma per servizi di ricerca 1 L’UFG sostiene l’istituzione di una piattaforma comune dei vari servizi di ricerca, che aiutano le persone oggetto di misure nella ricerca di congiunti o altre persone a loro vicine.

2 L’UFG agevola l’accesso a questi servizi di ricerca.

Art. 11 Altre misure di promozione 1 L’UFG organizza lo scambio di informazioni ed esperienze tra le vittime e le altre persone oggetto di misure e contribuisce in questo modo a sviluppare e valorizzare le loro risorse personali e professionali. 2 L’UFG può sostenere finanziariamente progetti di aiuto reciproco di organizzazio- ni di vittime e di altre persone oggetto di misure, nonché progetti di altre organizza- zioni che servono all’aiuto reciproco di vittime e persone oggetto di misure. 3 L’UFG può sostenere tali progetti anche attraverso altre misure, specialmente fornendo consulenze, emanando raccomandazioni e assumendo patrocini.

Art. 12 Sostegno finanziario di progetti di aiuto reciproco 1I promotori di progetti di cui all’articolo 11 capoverso 2 presentano domanda all’UFG per un sostegno finanziario della Confederazione.

2 Le domande devono contenere:

a. la descrizione del progetto, che ne illustra gli obiettivi, le modalità di esecu- zione nonché la pianificazione temporale; b. il piano di finanziamento e il preventivo del progetto con indicazione del ne- cessario aiuto finanziario della Confederazione; c. in base alla forma giuridica del promotore del progetto, lo statuto, la filoso- fia o una descrizione dell’organizzazione da cui si evincono le responsabi- lità.

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3 L’UFG esamina le domande e concede aiuti finanziari nell’ambito dei crediti

stanziati. 4 Se le domande presentate eccedono i mezzi finanziari disponibili, sono prese in considerazione in via prioritaria le domande per le quali si può prevedere il miglior grado di efficacia nell’ottica dell’aiuto reciproco auspicato e che presentano un carattere particolarmente innovativo.

5 Il promotore del progetto fa annualmente rapporto all’UFG in merito

all’andamento del progetto e al più tardi sei mesi dopo la conclusione del progetto gli presenta un rapporto finale.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

15 febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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