AS 2017 7673
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
RS 0.653.1; RU 2016 4721
Campo d’applicazione il 1° gennaio 2018, complemento 1 La Svizzera è vincolata dalle disposizioni dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari verso gli Stati e i territori seguenti conformemente al paragrafo 2.1 della sezione 7 del presente Accordo:
Con effetto dal
Andorra 1° gennaio 2018 Arabia Saudita 1° gennaio 2018 Argentina 1° gennaio 2018 Barbados 1° gennaio 2018 Belize 1° gennaio 2018 Bermuda 1° gennaio 2018* Brasile 1° gennaio 2018 Cayman, Isole 1° gennaio 2018* Cile 1° gennaio 2018 Cina 1° gennaio 2018 Colombia 1° gennaio 2018 Cook, Isole 1° gennaio 2018 Curaçao 1° gennaio 2018 Faeröer, Isole 1° gennaio 2018 Groenlandia 1° gennaio 2018 India 1° gennaio 2018 Indonesia 1° gennaio 2018 Israele 1° gennaio 2018 Liechtenstein 1° gennaio 2018
1 Completa quelli in RU 2016 4721.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
2017-3434 7673
Acc. multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico RU 2017 di informazioni relative a conti finanziari
Con effetto dal
Malaysia 1° gennaio 2018 Messico 1° gennaio 2018 Monaco 1° gennaio 2018 Montserrat 1° gennaio 2018 Nuova Zelanda 1° gennaio 2018 Russia 1° gennaio 2018 Saint Kitts e Nevis 1° gennaio 2018 Saint Vincent e Grenadine 1° gennaio 2018 San Marino 1° gennaio 2018 Santa Lucia 1° gennaio 2018 Seicelle 1° gennaio 2018 Sudafrica 1° gennaio 2018 Turks e Caicos, Isole 1° gennaio 2018* Uruguay 1° gennaio 2018 Vergini Britanniche, Isole 1° gennaio 2018* * Questi Stati e territori applicano sistematicamente lo scam- bio automatico di informazioni in modo non reciproco, sulla base di una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera b dell’Accordo multilaterale. Questo significa che non ricevo- no dati relativi a conti finanziari da parte della Svizzera, ma le trasmettono tali informazioni.