AS 2017 97
Ordinanza del DFI sull'ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza del DFI sull’ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
del 22 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’importo del quarto credito d’impegno per il finanziamento degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (stanziato per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019) ancora disponibile il 1° febbraio 2017. 2 Si applica a tutte le domande di aiuti finanziari per la custodia di bambini comple- mentare alla famiglia inoltrate a partire dal 1° febbraio 2017. Ne sono escluse le domande trasmesse alla Posta Svizzera all’attenzione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) fino al 31 gennaio 2017.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. aiuti finanziari complessivi: la somma:
1. degli aiuti finanziari versati nel quadro del primo credito d’impegno,
2. degli aiuti finanziari versati nel quadro del secondo credito d’impegno,
3. degli aiuti finanziari versati e degli impegni assunti nel quadro del terzo
credito d’impegno, e
4. degli aiuti finanziari a disposizione nel quadro del quarto credito
d’impegno;
RS 861.2 1 RS 861
2016-3283 97
Ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini RU 2017
b. importo residuo: gli aiuti finanziari complessivi meno la somma degli aiuti finanziari versati fino al 31 gennaio 2017 e degli impegni assunti per le domande inoltrate fino al 31 gennaio 2017; c. quota di credito: quota degli aiuti finanziari complessivi attribuita a ciascun Cantone; essa corrisponde alla parte della popolazione residente permanente di un Cantone di età compresa da zero a quindici anni rispetto alla popola- zione residente permanente a livello nazionale di età compresa da zero a quindici anni; le quote di credito sono elencate nell’allegato; d. quota residua: quota dell’importo residuo risultante per ciascun Cantone.
Sezione 2: Ripartizione dell’importo residuo fra i Cantoni
Art. 3 Suddivisione dei Cantoni in due gruppi I Cantoni sono suddivisi in gruppo A e gruppo B nel modo seguente: a. gruppo A: Cantoni che al 31 gennaio 2017 non hanno ancora esaurito la loro quota di credito; b. gruppo B: Cantoni che al 31 gennaio 2017 hanno esaurito la loro quota di credito.
Art. 4 Calcolo delle quote residue 1 Ai Cantoni del gruppo A è destinato l’80 per cento dell’importo residuo; l’importo è ripartito fra i Cantoni in base alle rispettive quote di credito. 2 Ai Cantoni del gruppo B è destinato il 20 per cento dell’importo residuo; una metà dell’importo è ripartita in parti uguali fra i Cantoni, l’altra metà è ripartita in base alle rispettive quote di credito.
Art. 5 Data del calcolo Entro il 28 febbraio 2017, l’UFAS procede alla suddivisione dei Cantoni nei due gruppi e calcola gli aiuti finanziari complessivi e le quote residue.
Sezione 3: Esame delle domande inoltrate tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018
Art. 6 Esame delle domande 1 Le domande inoltrate tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018 sono esaminate fino ad esaurimento della quota residua del Cantone da cui provengono. 2 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo della misura (apertura della struttura, aumento dell’offerta o esecuzione dei provvedimenti; art. 10 cpv. 2,
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art. 14c cpv. 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia dei bambini complementare alla famiglia). Se più misure hanno la stessa data d’inizio, la precedenza è data a quella la cui domanda è giunta per prima. 3 Le domande provenienti da Cantoni la cui quota residua è esaurita non possono più essere esaminate e sono inserite: a. nella prima lista di attesa, se provengono da un Cantone del gruppo A; b. nella seconda lista di attesa, se provengono da un Cantone del gruppo B.
Art. 7 Esame delle domande inserite nella prima lista di attesa
1 Se al 31 gennaio 2018 le quote residue non sono state esaurite, i mezzi ancora
disponibili sono impiegati per le domande inserite nella prima lista di attesa. 2 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo della misura, a prescindere dal Cantone da cui provengono. Se più misure hanno la stessa data d’inizio, la precedenza è data a quella la cui domanda è giunta per prima.
Art. 8 Esame delle domande inserite nella seconda lista di attesa
1 Un eventuale saldo rimanente dopo l’esame delle domande inserite nella prima
lista di attesa è utilizzato per le domande inserite nella seconda lista di attesa. 2 In primo luogo sono esaminate le domande provenienti dal Cantone in cui, percen- tualmente, la quota di credito è stata superata in misura minore. Le domande prove- nienti dallo stesso Cantone sono esaminate in base all’inizio effettivo della misura. Se più misure hanno la stessa data d’inizio, la precedenza è data a quella la cui domanda è giunta per prima.
Sezione 4: Esame delle domande inoltrate a partire dal 1° febbraio 2018
Art. 9 1 Le domande inoltrate a partire dal 1° febbraio 2018 sono inserite in una terza lista di attesa.
2 Un eventuale saldo rimanente dopo l’esame delle domande inserite nella prima e
nella seconda lista di attesa è utilizzato per le domande inserite nella terza lista di attesa. 3 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo della misura, a prescindere dal Cantone da cui provengono. Se più misure hanno la stessa data d’inizio, la precedenza è data a quella la cui domanda è giunta per prima.
2 RS 861.1
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Sezione 5: Disposizioni comuni
Art. 10 Procedura 1 L’UFAS comunica per scritto ai richiedenti in quale lista di attesa è stata inserita la loro domanda. 2 Non appena l’UFAS inizia l’esame della domanda inserita in una lista di attesa, ne informa per scritto il richiedente e gli fissa un termine per aggiornare e completare la domanda.
Art. 11 Rifiuto delle domande per esaurimento dei mezzi a disposizione Le domande inserite in una lista di attesa che non possono più essere esaminate in seguito all’esaurimento dei mezzi a disposizione sono respinte.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Informazioni relative all’attuazione della presente ordinanza Sul sito Internet dell’UFAS3 sono pubblicate informazioni concernenti: a. l’emanazione della presente ordinanza; b. l’importo degli aiuti finanziari complessivi e l’importo destinato ai singoli Cantoni in base alla loro quota di credito (art. 2); c. la suddivisione dei Cantoni in due gruppi (art. 3); d. la quota residua destinata ai singoli Cantoni (art. 4); e. la parte della quota residua utilizzata da ogni Cantone (semestralmente); e f. se del caso, l’ordine di priorità dei Cantoni per l’esame delle domande inse- rite nella seconda lista di attesa (art. 8 cpv. 2).
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFI del 6 dicembre 20124 sull’ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è abrogata.
3 www.ufas.admin.ch.
4 RU 2012 7169
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Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017 con effetto sino al 31 gen- naio 2019.
22 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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Allegato (art. 2 lett. c)
Quote di credito dei Cantoni in percentuale Cantone Quota di credito
ZH 17.6 % BE 11.6 % LU 4.9 % UR 0.4 % SZ 1.8 % OW 0.5 % NW 0.5 % GL 0.5 % ZG 1.5 % FR 4.2 % SO 3.0 % BS 2.0 % BL 3.2 % SH 0.9 % AR 0.6 % AI 0.2 % SG 6.1 % GR 2.1 % AG 8.0 % TG 3.3 % TI 3.8 % VD 10.1 % VS 4.0 % NE 2.3 % GE 6.1 % JU 0.9 %
100.0 %