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AS 2018 2561

Ordinanza del DEFR concernente l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Ordinanza del DEFR concernente l’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI-DEFR)

Modifica del 19 giugno 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 9 dicembre 20131 concernente l’ordinanza sulla promo- zione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 9, 19, 20 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 52 capoverso 5 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O-LPRI); visto l’articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 settembre 2014 3 sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione,

Art. 1 cpv. 3 e 4 3 La SEFRI pubblica su Internet4 gli altri requisiti al momento della messa a concor- so delle proposte per la selezione. 4 Informa periodicamente le cerchie interessate sulle selezioni in corso e su quelle future. Pubblica su Internet il termine per la presentazione di nuove proposte per la selezione in corso.

Art. 9 cpv. 4 Abrogato

4 www.sbfi.admin.ch

2018-1024 2561

Promozione della ricerca e dell’innovazione. O del DEFR RU 2018

Art. 12 cpv. 2 e 3

2 Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest’ultimo può

contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.

3 La SEFRI presenta una proposta al DEFR.

Art. 13 cpv. 3 3 La SEFRI verifica ogni anno sulla base dei rapporti di cui all’articolo 14 l’adempi- mento delle condizioni per i sussidi federali concessi.

Art. 14 Rapporti 1 Le strutture di ricerca d’importanza nazionale presentano annualmente alla SEFRI un rapporto concernente attività, spese e finanziamenti; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. In aggiunta al loro rapporto, le strutture di ricerca presentano il rapporto di verifica del proprio organo di revisione. 2 Sulla base dei rapporti d’attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all’onere com- plessivo o al finanziamento di base della struttura di ricerca. 3 I centri di competenza per la tecnologia che nell’ambito della loro attività fondano proprie start-up o partecipano alla fondazione di proprie start-up presentano, in aggiunta al loro rapporto annuale, un elenco di dette start-up e attestano nel rapporto che le condizioni di cui all’articolo 23 O-LPRI sono adempiute. Il rapporto dell’organo di revisione contiene il risultato della valutazione di questi dati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2018.

19 giugno 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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