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AS 2018 2995

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFI)

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFI)

Modifica del 26 luglio 2018

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria, ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 133 cpv. 1 1 Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’arti- colo 97 LInFi non si applica fino al 31 agosto 2019 alle operazioni in derivati effet- tuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.

II La presente ordinanza entra in vigore il 16 agosto 2018.

26 luglio 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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