AS 2018 863
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo
Modifica del 21 febbraio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 giugno 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2 sono bloccati. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze, nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e, se applicabili, in con- formità delle decisioni di tale Comitato e delle pertinenti risoluzioni dell’ONU, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbi- trale; d. soddisfare bisogni umanitari; e. tutelare interessi svizzeri.
2018-0237 863
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo. O RU 2018
Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2. 2 La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
3 Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
a. per motivi umanitari documentati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazio- nali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica Democratica del Con- go; oppure c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.
Art. 7a Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta uffi- ciale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
II
1 L’allegato è abrogato.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 21 febbraio 2018 alle ore 18.003.
21 febbraio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Pubblicazione urgente del 21 febbraio 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo. O RU 2018
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 7a)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e or- ganizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite4.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO
Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite5.
4 La lista è consultabile al seguente indirizzo Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > The Democratic Republic of Congo Sanctions Committee > Sanctions List Materials.
5 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch >
Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.
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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Democratica del Congo. O RU 2018
Allegato 26 (art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
6 L’allegato non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.
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