AS 2019 183
Ordinanza sull'energia nucleare
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Modifica del 7 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1bis 1bis Non sono considerati impianti nucleari neppure gli impianti al di fuori di impian- ti nucleari in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento confor- memente all’articolo 117 dell’ordinanza del 26 aprile 20172 sulla radioprotezione (ORaP).
Art. 8 cpv. 4, 4bis e 5 4 Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, gli incidenti di cui al capoverso 2 e gli incidenti non cagionati da cause naturali secondo il capoverso 3 vanno suddivisi in funzione della frequenza come stabilito nell’arti- colo 123 capoverso 2 ORaP3. In tale contesto, oltre all’evento iniziatore va ipotiz- zato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che le dosi di cui all’articolo 123 capoverso 2 ORaP possono essere rispettate. 4bis Nella progettazione di un impianto nucleare ai sensi dell’articolo 7 lettera c, in caso di incidenti cagionati da cause naturali secondo il capoverso 3 occorre di volta in volta ipotizzare una causa naturale con una frequenza annua di 10-3 e una causa naturale con una frequenza annua di 10-4. Oltre all’evento naturale iniziatore va ipotizzato un fallimento singolo indipendente. Occorre comprovare che la dose risultante da un singolo incidente di questo tipo per gli individui della popolazione ammonta:
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a. al massimo a 1 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-3; b. al massimo a 100 mSv per eventi con una frequenza annua di 10-4. 5 Mediante analisi probabilistiche occorre dimostrare che vi è una protezione suffi- ciente contro incidenti che superano la base di progetto. A questo riguardo possono essere considerate le misure preventive e lenitive di cui all’articolo 7 lettera d.
Art. 44 Criteri per la messa fuori servizio temporaneo e il riequipaggiamento di centrali nucleari 1 Il titolare di una licenza d’esercizio deve mettere senza indugio fuori servizio temporaneo la centrale nucleare e riequipaggiarla se è adempiuto uno o più dei seguenti criteri: a. le analisi degli incidenti mostrano che il raffreddamento del nocciolo, nel caso di un incidente di cui all’articolo 8 capoversi 2 e 3, non è più garantito e di conseguenza si supera una dose di 100 mSv; b. l’integrità del circuito primario non è più garantita; c. l’integrità del contenitore non è più garantita. 2 Nell’analisi di cui al capoverso 1 lettera a si devono considerare gli incidenti non cagionati da cause naturali con una frequenza annua superiore a 10-6 e gli eventi naturali con una frequenza annua di 10-4. 3 Il Dipartimento fissa in un’ordinanza la metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri.
Art. 47, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a, c La decisione di disattivazione disciplina l’obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: a. la procedura di declassamento dei materiali prodotti; c. lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento;
Art. 51a Eccezioni all’obbligo di smaltimento Non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu: a. le scorie radioattive a bassa attività che sono immesse nell’ambiente con- formemente agli articoli 111–116 ORaP4; b. le scorie radioattive che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all’articolo 117 ORaP.
Art. 53 cpv. 1 1 Chi intende asportare materiali da zone controllate di un impianto nucleare deve eseguire e documentare un declassamento qualitativamente garantito.
4 RS 814.501
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Art. 55 cpv. 2 2 La competenza speciale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP5 è fatta salva.
II L’ordinanza del 26 aprile 20176 sulla radioprotezione è modificata come segue:
Art. 9 lett. j Oltre alle attività di cui all’articolo 28 LRaP o ai fini di una precisazione delle stes- se, sono soggette all’obbligo di licenza le seguenti attività: j. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di impianti nucleari.
Art. 11 cpv. 2 lett. f 2 All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per: f. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.
Art. 117 cpv. 5 5 L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce i requisiti tecnici per i deposi- ti di decadimento e per le attività a essi connesse.
Art. 184 cpv. 3 lett. d
3 L’IFSN vigila su:
d. lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
7 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
5 RS 814.501 6 RS 814.501
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