AS 2019 21
Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili
Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili
del 17 dicembre 2018
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli oli e grassi commestibili seguenti:
Voce di tariffa2 Designazione della merce
ex 1507. 1090, 9018, 9019, – Olio di soia e sue frazioni 9098, 9099 ex 1508. 1090, 9018, 9019, – Olio d’arachidi e sue frazioni 9098, 9099 ex 1511. 1090, 9018, 9019, – Olio di palma e sue frazioni 9098, 9099 ex 1512. 1190, 1918, 1919, – Olio di girasole 1998, 1999 ex 1513. 1190, 1918, 1919, – Oli di cocco (olio di copra), di palmista o 1998, 1999, 2190, di babassù e loro frazioni 2918, 2919, 2998, ex 1514. 1190, 1991, 1999, – Olio di ravizzone o di colza, anche a basso tenore 9190,9991, 9999 di acido erucico nonché olio di senape e sue fra- zioni
RS 531.211.34
2018-3724 21
Liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili. O del DEFR RU 2019
Art. 2 Quantità massima La quantità massima di oli e grassi commestibili che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.
Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La doman- da deve essere motivata. 2 Il settore alimentazione determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata da una scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).
Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri. 2 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessa- rie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 3 Il settore alimentazione può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.
Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative varia- zioni e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.
Art. 7 Opposizione In virtù dell’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore alimentazione entro cinque giorni dalla notifica.
3 RS 531
Liberazione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili. O del DEFR RU 2019
Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite secondo l’arti-
Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.
17 dicembre 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
4 RS 531
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