AS 2019 3231
Ordinanza sulla geoinformazione
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
Modifica del 16 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 20081 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
16 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 510.620
2019-1796 3231
Geoinformazione. O RU 2019
Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)
Catalogo dei geodati di base del diritto federale
Modifica degli identificatori «zone di pianificazione», «riserve forestali» e «Spazio riservato alle acque»
Denominazione Base giuridica Servizio
Catasto delle restrizioni di competente
Servizio di telecaricamento (RS 510.62
Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)
Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-
diritto pubblico della proprietà derazione]
all’accesso Identificatore
Zone di pianificazione RS 700 art. 27 Cantoni X A X 76 [ARE] Riserve forestali RS 921.0 Cantoni X A X 160 art. 20 cpv. 4 [UFAM] RS 921.01 art. 41 Spazio riservato alle RS 814.20 art. 36a Cantoni X A X 190 acque RS 814.201 [UFAM] art. 41a, 41b
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