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AS 2019 331

Ordinanza del DFI sulle bevande

Ordinanza del DFI sulle bevande

Modifica del 3 gennaio 2019

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle bevande è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 5 5 Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano a tutti i vini, vini spumanti e vini frizzanti, al mosto d’uva e al vino liquoroso. I vini svizzeri devono inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 27a–27e e 48b dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino.

Inserire prima del titolo del capitolo 2 del titolo 6

Art. 62a Coordinamento dell’esecuzione Nelle aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini (art. 33 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 novembre 20073 sul vino) le autorità esecutive di cui alla legislazione sulle derrate alimentari attuano gli articoli 69–76 e 84–86 conforme- mente alla legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 69 cpv. 2, 3 e 5 Abrogati

Art. 73 Taglio e assemblaggio di vini esteri Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione

2018-3020 331

Bevande. O del DFI RU 2019

estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.

Art. 76 Denominazione specifica 1 La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69– 71 della presente ordinanza e degli articoli 27a–27e dell’ordinanza del 14 novembre

20074 sul vino.

2 Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC,

ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione specifica.

3 I vini senza denominazione di origine e senza un’altra denominazione protetta

recano la denominazione specifica «vino» completata dall’indicazione del Paese di produzione come segue: a. Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 75 capoverso 1 let- tera c; o b. se il Paese di produzione del prodotto finale non coincide con quello di ori- gine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto, il Paese di produzione è indica- to in uno dei modi seguenti:

1. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasforma-

zione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi»,

2. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasforma-

zione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi». 4 La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione del colore del vino.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

3 gennaio 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

4 RS 916.140

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