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AS 2019 4109

Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati

Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)

Modifica del 14 novembre 2019

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 4 capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 27 febbraio 20081 concernente l’aiuto alle vittime di reati, ordina:

I L’ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l’aiuto alle vittime di reati è modifi- cata come segue:

Art. 4 cpv. 2, parte introduttiva, primo periodo

2 Il contributo forfettario ammonta a 1069 franchi. …

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

14 novembre 2019 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

1 RS 312.51

2019-2988 4109

Aiuto alle vittime di reati. O RU 2019

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