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AS 2019 975

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

Decreto federale concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa

del 28 settembre 2018

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 20172, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione europea del 24 novembre 19773 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 All’atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

a. Dichiarazione in merito all’articolo 1 paragrafo 2: La Convenzione si applica alle procedure per infrazioni la cui repressione, al momento della richiesta di assistenza, non è di competenza di un’autorità giudiziaria. Non si applica in materia fiscale né in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

b. Dichiarazione in merito all’articolo 1 paragrafo 3: La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né in materia di attività informative.

c. Dichiarazione in merito all’articolo 2 paragrafo 1: L’autorità centrale è l’Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

2016-1932 975

Approvazione e attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d’Europa RU 2019

d. Dichiarazione in merito all’articolo 7 paragrafo 2: Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del docu- mento perché non conosce la lingua in cui è redatto, l’autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l’autorità richiedente l’ha tradotto in una lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione.

e. Dichiarazione in merito all’articolo 10 paragrafo 2: La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o di diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall’autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione. f. Dichiarazione in merito all’articolo 11 paragrafo 2: La Svizzera autorizza la notificazione diretta a mezzo posta. Se il destinata- rio è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall’autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.

Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi fede- rali di cui all’allegato.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018 Consiglio nazionale, 28 settembre 2018 La presidente: Karin Keller-Sutter Il presidente: Dominique de Buman La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

17 gennaio 2019.4

2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, le modifiche delle leggi di cui

all’articolo 3 entrano in vigore il 1° aprile 2019.

15 marzo 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2018 5151

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Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa

Art. 11b cpv. 1, secondo periodo

1 … Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in

Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti di- rettamente nello Stato in questione.

2. Legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi

Art. 42 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. 2 L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

3. Legge del 5 ottobre 20017 sul design

Art. 18 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. 2 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è am- messa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

5 RS 172.021 6 RS 232.11 7 RS 232.12

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Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all’IPI. La domanda contiene:

4. Legge del 25 giugno 19548 sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, primo periodo, e 1bis

1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente

legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare docu- menti direttamente nello Stato in questione. … 1bis L’IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reci- procità.

8 RS 232.14

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