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AS 2020 1149

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle)

Modifica del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20161 sulla firma elettronica è modificata come segue:

Art. 7a Dispensa dall’obbligo di presentarsi personalmente durante la pandemia di COVID-19 1 L’identità di una persona che chiede un certificato regolamentato può essere stabi- lita tramite una comunicazione audiovisiva in tempo reale, a condizione che si iscriva in un processo che risponda ai requisiti: a. della legislazione sul riciclaggio di denaro; o b. dell’articolo 24 paragrafo 1 secondo comma lettera d del regolamento (UE) n. 910/20142 e del diritto nazionale di uno Stato vincolato da tale regolamen- to. 2 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono mettere in atto loro stessi il processo ai sensi del capoverso 1 o affidare tale compito a un terzo. Il pro- cesso deve essere stato valutato da uno dei seguenti organi, competenti conforme- mente al diritto applicabile in virtù del capoverso 1: a. una società di audit nel quadro di un audit relativo ai casi di cui al capover- so 1 lettera a; b. un organismo di valutazione della conformità nei casi di cui al capoverso 1 lettera b.

1 RS 943.032 2 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettro- niche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, versione della GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

2020-0934 1149

Ordinanza sulla firma elettronica RU 2020

3 La durata di validità dei certificati rilasciati in applicazione del capoverso 1 non può superare la durata di validità del presente articolo. Se il presente articolo è abrogato prima della data prevista, i prestatori di servizi revocano i certificati che sarebbero ancora validi dopo l’abrogazione. 4 Una firma elettronica qualificata fondata su un certificato rilasciato in applicazione del capoverso 1 non può essere usata per richiedere un nuovo certificato regolamen- tato valido oltre la durata di validità del presente articolo. 5 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che rilasciano certificati con- formemente al presente articolo ne informano immediatamente l’organismo di riconoscimento. Appena possibile gli consegnano un attestato a conferma che il processo di identificazione è stato valutato ai sensi del capoverso 2.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.003.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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