AS 2020 1395
Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale)
Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale)
del 29 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, ordina:
Art. 1 Oggetto, principio e scopo 1 La presente ordinanza disciplina le misure per lo svolgimento degli esami cantonali di maturità professionale federale nel 2020, il calcolo delle note e la promozione nei cicli di formazione della maturità professionale (cicli di formazione MP) in conside- razione della pandemia di coronavirus (COVID-19).
2 Gli esami cantonali 2020 si svolgono parzialmente in deroga alle disposizioni
dell’ordinanza del 24 giugno 20092 sulla maturità professionale (OMPr) e al pro- gramma quadro d’insegnamento della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) del 18 dicembre 20123 sulla maturità professionale.
3 Le deroghe intendono garantire che gli esami cantonali 2020:
a. possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ordinanza sulla maturità profes- sionale e nel programma quadro d’insegnamento della SEFRI.
RS 412.103.2
3 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale >
Documentazione
2020-1192 1395
O COVID-19 esami cantonali di maturità professionale RU 2020
Art. 2 Esami finali In deroga all’articolo 21 OMPr4 non si svolgono esami finali.
Art. 3 Calcolo delle note delle materie 1 In deroga all’articolo 24 capoverso 1 OMPr5, nelle materie in cui sono previsti gli esami finali (art. 21 cpv. 1 OMPr) le note corrispondono alla nota finale della mate- ria. Sono escluse le materie in cui sono già stati sostenuti esami finali anticipati secondo l’articolo 22 capoversi 2 e 3 OMPr; in questi esami la nota si compone in parti uguali della nota degli esami anticipati e della nota finale della materia. Gli esami parziali sostenuti non sono presi in considerazione se non è stata conclusa l’intera materia. 2 La nota finale della materia è data dalla media di tutte le note delle pagelle seme- strali nella materia corrispondente o nell’approccio interdisciplinare. 3 Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note. Per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/2020, il Canto- ne decide se e in che modo considerare le note dell’insegnamento a distanza. Se non è possibile attribuire una nota per il secondo semestre o se la nota è più bassa di quella del primo semestre, per il secondo semestre vale la nota del primo.
4 Se in una materia insegnata solo nel semestre estivo 2019/2020 non è possibile
attribuire nessuna nota perché non vi sono almeno due note e quindi non può essere attribuita né la nota semestrale né la nota finale della materia, nell’attestato di matu- rità professionale è riportata la menzione «superato».
Art. 4 Calcolo delle note dell’approccio interdisciplinare 1 Per la valutazione dell’approccio interdisciplinare tematico (AIT) nelle materie di tutti gli ambiti d’insegnamento si applica per analogia l’articolo 3 capoversi 2 e 3. 2 La presentazione necessaria per determinare la nota del progetto didattico interdi- sciplinare (PDI) può essere effettuata anche in modalità digitale. Se il PDI non può essere presentato, in deroga all’articolo 24 capoverso 6 OMPr6 sono valutati soltanto il prodotto e il processo. 3 Nei cicli di formazione quadrimestrali o plurisemestrali il calcolo della nota dell’approccio interdisciplinare si basa su almeno due note delle pagelle semestrali relative all’AIT. La nota della pagella semestrale è determinata sulla base di almeno due prestazioni relative all’AIT fornite nello stesso semestre. 4 Nei cicli di formazione MP bimestrali successivi al conseguimento di una forma- zione di base (MP 2) il calcolo della nota dell’AIT si basa su almeno due prestazioni relative all’AIT. Nei cicli di formazione MP 2 trimestrali la nota si basa su almeno tre prestazioni relative all’AIT.
4 RS 412.101.3 5 RS 412.101.3 6 RS 412.101.3
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Art. 5 Lingue straniere e diplomi di lingue straniere 1 I diplomi di lingue straniere già conseguiti sono trattati come esami anticipati.
2 Se a causa dell’esonero dall’insegnamento non vi sono note finali e in seguito alla presente ordinanza non è stato possibile sostenere l’esame finale o gli esami per l’ottenimento dei diplomi di lingua, nell’attestato finale per la lingua straniera è riportata la menzione «superato».
Art. 6 Esami finali anticipati per i cicli di formazione senza titolo nel 2020 1 Gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti sono differiti alla prima data utile. La valutazione degli esami finali delle formazioni di base ad impostazione scolastica anticipati e non ancora sostenuti di cui all’articolo 22 capoverso 3 OMPr7 si basa sugli articoli 3 e 4. 2 Se una materia è stata insegnata e conclusa solo nel secondo semestre 2019/2020 senza che sia stato possibile attribuire una nota della pagella semestrale, nella pagel- la al posto della nota semestrale è riportata la menzione «esonerato». Nell’attestato federale di maturità professionale è riportata la menzione «superato».
3 Il capoverso 2 si applica per analogia anche alle materie complementari.
Art. 7 Ripetenti degli anni precedenti 1 Se per la preparazione dell’esame di ripetizione è stato seguito l’insegnamento, le note finali delle materie sono calcolate secondo gli articoli 3 e 4. 2 Se non è stato seguito l’insegnamento o non sono state conseguite note delle pagel- le semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, i Cantoni provvedono affinché venga svolto un esame entro la fine di agosto 2020.
Art. 8 Esame
1 Agli allievi che non hanno superato l’esame federale di maturità a causa
dell’annullamento dell’esame finale di cui all’articolo 2 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all’articolo 19 segg. OMPr8.
2 Agli allievi che non hanno superato l’esame federale di maturità a causa della
deroga di cui all’articolo 7 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all’articolo 26 OMPr.
Art. 9 Promozione 1 In deroga all’articolo 17 capoverso 4 OMPr9 la promozione avviene in ogni caso.
2 Le note delle pagelle semestrali sono calcolate conformemente all’articolo 3 capo- verso 3.
7 RS 412.101.3 8 RS 412.101.3 9 RS 412.101.3
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3 Ai sensi dell’OMPr la nota della pagella del secondo semestre 2019/2020 è consi- derata per la futura nota finale della materia.
Art. 10 Validità delle prestazioni e delle note Le prestazioni svolte e le note attribuite conformemente alla presente ordinanza mantengono la loro validità fino alla conclusione della relativa maturità professiona- le.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.0010.
2 Si applica fino al 29 ottobre 2020.
29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
10 Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).