AS 2020 2729
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)
Modifica del 1° luglio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
2 I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all’indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20202 o da un servizio messo a disposizione dalla scuola. 3ter Hanno diritto all’indennità le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione che lavorano nel settore delle manifestazioni, se adempiono le condizioni di reddito di cui al capoverso 3bis e sono assicurate obbligatoriamente all’AVS.
3 Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp4. Per gli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoversi 3 e 3bis si estingue il 16 settembre 2020. 3bis Per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter il diritto all’indennità inizia il 1° giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.
1 RS 830.31 2 RU 2020 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333 1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099 2213 3 RS 837.0 4 RS 818.101
2020-1947 2729
O COVID-19 perdita di guadagno RU 2020
Art. 5 cpv. 4 4 L’indennità giornaliera delle persone di cui all’articolo 2 capoverso 3ter ammonta all’80 per cento del reddito sottoposto all’AVS nel 2019.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 20205.
1° luglio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Pubblicazione urgente del 1° luglio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)