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AS 2020 4485

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 1980, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul

Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 1980, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul

Concluso il 17 maggio 2019 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 19802, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di mi- gliorare la cooperazione in materia fiscale, nell’intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizio- ni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposi- zione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscali (in- cluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

1 RU 2020 4483 2 RS 0.672.928.11

2019-1879 4485

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2020 Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

Art. II Il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati con- traenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme al- le disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendente- mente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti.»

Art. III 1. I vigenti articoli 27 (Entrata in vigore) e 28 (Denuncia) vengono rinumerati in articolo 28 e articolo 29.

2. Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 27 (Diritto ai benefici):

«Art. 27 Diritto ai benefici Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato diret- tamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’og- getto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

Art. IV

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica

l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del pre- sente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data della ricezione dell’ultima notifica; le sue disposizioni si applicheranno: a) per quel che concerne l’imposta trattenuta alla fonte, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; b) per quel che concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del pre- sente Protocollo, o dopo tale data; c) con riferimento all’articolo II del presente Protocollo, a un caso sottoposto all’autorità competente di uno Stato contraente il giorno dell’entrata vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, a prescindere dal periodo fiscale cui si riferisce il caso.

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2020 Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Seul, in due esemplari, il 17 maggio 2019, in lingua tedesca, coreana e in- glese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinante.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Corea: Linus von Castelmur Cho Hyun

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. RU 2020 Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 1980, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul | Lexipedia | Lexipedia