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AS 2020 4503

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori)

Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni,

Modifica del 28 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 3b Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici 1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pub- blici deve portare una mascherina facciale.

2 Sono esentati da questo obbligo:

a. i bambini fino al compimento dei 12 anni; b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; c. le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l’uso della mascherina complica notevolmente la custodia; d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo; e. le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso; f. le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

1 RS 818.101.26

2020-3243 4503

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Provvedimenti nei confronti RU 2020 delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni,

Art. 3c, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Provvedimenti nello spazio pubblico 2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico: a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi; b. in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di perso- ne non permette più il rispetto della distanza obbligatoria. 3 All’obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

Art. 4 cpv. 2

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l’igiene e il distanzia- mento per la struttura o la manifestazione; b. deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell’obbligo della mascherina di cui all’articolo 3b; c. deve prevedere provvedimenti che limitino l’accesso alla struttura o alla ma- nifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all’accesso ai veicoli dei trasporti pubblici; d. se sono presenti persone esentate dall’obbligo della mascherina facciale in virtù dell’articolo 3b capoverso 2 o dell’articolo 6e o 6f, deve essere mante- nuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di pro- tezione idonee, quale l’installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5.

Art. 5 cpv. 2 2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l’identificazione e l’informazione delle persone sospette contagiate conformemente all’articolo 33 LEp.

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue: a. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti; segnatamente gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti; b. tra le ore 23.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse;

Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Provvedimenti nei confronti RU 2020 delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni,

c. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro per- sone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo; d. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense e per le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo esclusivamente gli allievi, i docenti e i di- pendenti della scuola. 2 L’esercizio di discoteche e sale da ballo e lo svolgimento di manifestazioni di ballo sono vietati.

Art. 6 Disposizioni particolari per le manifestazioni

1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo

vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento. 2 Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifesta- zioni private) in strutture non accessibili al pubblico possono partecipare al massimo dieci persone. Non vige l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

3 Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

Abrogati

Art. 6c Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme 1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone: a. le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali; b. le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico; c. le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secon- do l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20072 sullo Stato ospi- te. 2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4–6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

2 RS 192.12

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Art. 6d Disposizioni particolari per gli istituti di formazione 1 Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto: a. le scuole dell’obbligo e le scuole del livello secondario II; b. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto; c. le lezioni individuali. 2 Gli allievi e i docenti delle scuole del livello secondario II nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. 3 Alle attività sportive e culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secon- dario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui agli artico- li 6e e 6f, fatta salva la limitazione della dimensione dei gruppi.

Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allena- menti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto: a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni; b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:

1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina faccia-

le e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può ri- nunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni sup- plementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,

2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o

se è mantenuta la distanza obbligatoria; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazio- nali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile; d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica. 2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lette- re a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.

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Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale 1 Per l’esercizio di musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analo- ghe vige unicamente l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’arti- colo 4. 2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l’utilizzazione delle necessarie strutture: a. nel settore non professionale:

1. le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni,

2. le prove individuali di persone a partire dai 16 anni,

3. le esibizioni individuali di persone e le prove ed esibizioni di gruppi fi-

no a 15 persone a partire dai 16 anni, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in lo- cali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della ca- pienza; b. nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti.

3 Alle attività di cori e con cantanti si applica quanto segue:

a. nel settore non professionale, le prove e le esibizioni sono vietate; b. nel settore professionale:

1. sono vietate le esibizioni con cori,

2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano

di protezione prevede misure di protezione specifiche. 4 Per le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.

Art. 7, frase introduttiva L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescri- zioni di cui all’articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 5–6f se:

1bis Nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questo obbligo non vige per: a. i settori di lavoro in cui può essere mantenuta la distanza tra i posti di lavoro, segnatamente in locali separati; b. le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell’attività, non può essere portata una mascherina; c. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

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2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP

(sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione indivi- duale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l’uso di mascherine all’esterno e sui veicoli.

Art. 13 È punito con la multa chi: a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi ob- blighi di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a e 6d–6f; b. svolge una manifestazione vietata secondo l’articolo 6 capoverso 1.

Art. 15 cpv. 4 e 5 Abrogati

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 29 ottobre 2020 alle ore 00.003.

2 L’articolo 6d entra in vigore il 2 novembre 2020 alle ore 00.00.

28 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 Pubblicazione urgente del 28 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Allegato (art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

N. 1.3

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

3.1bis L’accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue: a. nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente, segna- tamente le superfici di vendita e i settori di accesso, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 4 metri quadrati per persona; b. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segna- tamente nei teatri, nelle sale per concerti e nelle sale cinematografiche, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente. 3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6e capoverso 1 lettera b numero 1 e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue: a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l’esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a di- sposizione almeno 4 metri quadrati di superficie per persona; b. il locale deve disporre di un’aerazione efficace. 3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

N. 4.4 lett. c e d, nonchè 4.5

4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

c. Abrogata d. Abrogata

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4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

N. 5 e 6 Abrogati

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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