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AS 2020 5323

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 giugno 20151 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero è modificata come segue:

Art. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 1a Sostegno operativo e logistico a forze armate o di sicurezza 1 Per sostegno operativo a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività eserci- tate da un’impresa in favore di queste forze in relazione con i loro compiti principali nel quadro di interventi in corso o pianificati. 2 Per sostegno logistico a forze armate o di sicurezza s’intendono le attività esercita- te da un’impresa in favore di queste forze in stretta relazione con i loro compiti principali, in particolare: a. la manutenzione, la riparazione o la valorizzazione di materiale bellico se- condo la legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico (LMB) o di beni secondo la legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a du- plice impiego (LBDI); b. la trasformazione di beni in materiale bellico secondo la LMB o in beni se- condo la LBDI; c. l’approntamento, la gestione o la manutenzione di infrastrutture; d. la gestione dell’approvvigionamento;

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Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2020

e. il trasporto, il deposito o il trasbordo di materiale bellico secondo la LMB o di beni militari speciali secondo la LBDI; f. il trasporto di personale delle forze armate o di sicurezza.

Art. 1b Gestione e manutenzione di sistemi d’arma 1 Per gestione di sistemi d’arma s’intende l’utilizzo di materiale bellico secondo la LMB4 in vista di esercitazioni delle forze armate o di sicurezza. 2 Per manutenzione di sistemi d’arma s’intende la manutenzione o la riparazione di materiale bellico secondo la LMB per conto di forze armate o di sicurezza.

Art. 1c Consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza 1 Per consulenza a personale delle forze armate o di sicurezza s’intende la consulen- za tecnica, tattica o strategica di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali. 2 Per formazione di personale delle forze armate o di sicurezza s’intende l’istruzione o l’addestramento tecnico, tattico o strategico di personale delle forze armate o di sicurezza in stretta relazione con i loro compiti principali.

Art. 8a Obbligo di notificare un’attività in relazione a materiale bellico secondo la LMB o beni secondo la LBDI

1 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB5 o beni confor-

memente alla LBDI6 ed effettua, in stretta relazione con essi, una manutenzione o una riparazione non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continue- rebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività.

2 L’impresa che esporta materiale bellico conformemente alla LMB o beni confor-

memente alla LBDI ed esegue, in stretta relazione con essi, una consulenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produzione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se l’esportazione continuerebbe a essere lecita al momento dell’esercizio delle attività. 3 L’impresa che trasferisce beni immateriali, compreso il know-how o diritti su tali beni, conformemente alla LMB ed esegue, in stretta relazione con essi, una consu- lenza o una formazione allo scopo di manutenzione, riparazione, sviluppo, produ- zione o utilizzo non è tenuta a notificare queste attività se il trasferimento continue- rebbe a essere lecito al momento dell’esercizio delle attività. 4 Il presente articolo non è applicabile se l’attività costituisce un sostegno operativo.

4 RS 514.51 5 RS 514.51 6 RS 946.202

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2020

Art. 8b Decisione nel quadro della procedura d’esame 1 La Direzione politica decide in merito a un eventuale divieto dell’attività notificata d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il competente servizio del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Se la Direzione politica, la SECO e il competente servizio del DDPS non giungono a un’intesa o se constatano che l’attività notificata ha una grande portata sul piano della politica estera o di sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone il caso al Consiglio federale per decisione. 3 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, le autorità interessa- te possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la Direzione politica a decidere autonomamente.

Art. 15 cpv. 1

1 Il DFAE allestisce un contratto tipo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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