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AS 2020 573

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

del 28 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie, ordina:

Art. 1 Scopo 1 La presente ordinanza si prefigge di adottare provvedimenti nei confronti della popolazione per ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus (COVID-19).

2 Le misure sono finalizzate a:

a. prevenire o contenere la propagazione del coronavirus (COVID-19) in Sviz- zera; b. ridurre la frequenza dei contagi, interrompere la catena di trasmissione e prevenire o contenere i focolai locali; c. proteggere le persone particolarmente vulnerabili o che presentano un ele- vato rischio di complicanze.

Art. 2 Divieto di svolgere manifestazioni

1 È vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui

siano presenti oltre 1000 persone contemporaneamente.

2 Nel caso di manifestazioni pubbliche o private cui prendono parte meno di 1000

persone, gli organizzatori devono subordinarne lo svolgimento a una ponderazione dei rischi effettuata con l’autorità cantonale competente.

3 Il divieto di svolgere manifestazioni resta in vigore fino al 15 marzo 2020.

RS 818.101.24 1 RS 818.101

2020-0619 573

Provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). O RU 2020

Art. 3 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

1 Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza

preavviso controlli nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni. Deve essere loro garantito l’accesso ai locali e ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni. 2 Durante i controlli in loco delle manifestazioni devono essere attuate immediata- mente le disposizioni dei Cantoni.

Art. 4 Esecuzione I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti di cui all’articolo 2 sul loro territorio.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2020 alle ore 10.00 con effetto sino al 15 marzo 2020.2

28 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 28 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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