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AS 2021 138

Regolamento d’applicazione del 18 dicembre 2020 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Regolamento d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano

Approvato dalla Commissione Consultiva il 9 ottobre 2019 Concluso mediante scambio di note del 24 settembre 2020/18 dicembre 2020 Entrato in vigore il 1° gennaio 2021

Capitolo I Diritto di pesca

Art. 1 Autorizzazione di pesca Ogni Stato è competente per: a) definire le categorie di autorizzazioni di pesca professionale e di pesca ama- toriale che rilascia; b) definire, per ciascuna di queste categorie, gli attrezzi autorizzati fra quelli che figurano agli articoli 8–13 del presente regolamento; c) limitare, per certe categorie di autorizzazioni di pesca professionale, l’uso di taluni attrezzi, in particolare il loro numero.

Art. 2 Requisiti 1 Nessuno può essere titolare simultaneamente di più di un’autorizzazione di pesca nel lago Lemano. 2 Le autorizzazioni di pesca professionale possono essere rilasciate unicamente alle persone che: a) praticano la pesca personalmente per proprio conto e a titolo di attività prin- cipale; b) non sono già titolari di una tale autorizzazione per acque diverse da quelle del Lemano; c) hanno superato l’esame organizzato dalle autorità competenti di ogni Stato per l’esercizio della pesca professionale.

RS 0.923.211

2021-0668 RU 2021 138

Pesca nel lago Lemano. R d’applicazione con la Francia RU 2021 138

3 I titolari di un permesso di pesca professionale possono rimpiazzarsi tra loro per la posa o la tesa degli attrezzi di pesca. Ogni titolare può levare, smagliare e riposare solamente gli attrezzi di pesca muniti di un segnale galleggiante portante il proprio nome e cognome.

Art. 3 Numero di autorizzazioni

1 Il numero delle autorizzazioni di pesca professionale è limitato a:

a) 87 per la Svizzera; b) 57 per la Francia. 2 Queste quote includono le licenze di piccola pesca in Francia e le patenti speciali in Svizzera. Tre di tali autorizzazioni sono considerate come equivalenti a un’autorizza- zione rilasciata a un pescatore professionista.

Art. 4 Diritto di pesca nelle acque dell’altro Stato 1 Nelle acque dell’altro Stato, i pescatori professionisti possono tendere unicamente il tramaglio.

2 Possono tendere il tramaglio unicamente all’interno della zona comune che si

estende al 15 per cento della larghezza del lago da una parte, dall’altra della sua fron- tiera mediana a est d’una linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire a Villas Prangis (Club House Golf) e al 10 per cento della larghezza del lago a ovest di questa linea.

3 Hanno il diritto di ritirare i tramagli nell’insieme del lago.

Capitolo II Delimitazione geografica e definizioni

Art. 5 Confini tra il lago, gli immissari e l’emissario 1 Il confine tra il lago e i suoi immissari è costituito dal prolungamento delle rive naturali del lago. 2 Il confine tra il lago e l’emissario Rodano è costituito dal lato a monte del ponte del Monte Bianco a Ginevra.

Art. 6 Zone lacustri 1 Le formazioni litoranee sono la zona del lago che si estende dal greto verso il largo, formando un terrazzo litoraneo immerso a lieve pendenza. 2 Il declivio è la zona a forte pendenza che forma una scarpata costeggiante le forma- zioni litoranee verso il largo. 3 Il bordo del declivio è la zona di rottura di pendenza tra le formazioni litoranee e il declivio.

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4 Il profondo è la regione profonda del lago a partire dai piedi della pendenza del declivio.

Art. 7 Tipi di pesca 1 Per pesca passiva s’intende quella dove il pescatore interviene soltanto per tendere, posare o ritirare l’attrezzo, ma non lo manovra durante il procedimento di cattura pro- priamente detto. 2 Per pesca attiva s’intende quella dove il pescatore manovra l’attrezzo durante il pro- cedimento di cattura. 3 Per pesca in battuta s’intende il fatto di cacciare volontariamente il pesce in direzione della rete.

Art. 8 Attrezzi di pesca

1 La pesca si esercita per mezzo di tre tipi di attrezzi:

a) le reti; b) le trappole; c) gli ami montati sui fili e sulle lenze. 2 Un attrezzo è detto flottante quando è sospeso nell’acqua per mezzo di galleggianti; un attrezzo flottante può essere ancorato o alla deriva.

3 Un attrezzo è detto alleggiato quando è in parte flottante e in parte da posa.

4 Un attrezzo è detto da posa o da fondo quando giace sul fondo.

5 Qualsiasi attrezzo trainato da un natante azionato appositamente è considerato a stra- scico.

Art. 9 Reti 1 Per rete s’intende qualsiasi attrezzo di pesca comprendente un intreccio morbido fatto di maglie in fibre naturali o sintetiche.

2 La rete a intreccio semplice comprende una sola parete di maglie.

3 La rete a tramaglio comprende uno strato a maglie larghe e uno strato sovrapposto a maglie strette o tre strati sovrapposti, con i due esterni a maglie larghe e quello interno composto di maglie più strette. 4 La bedina è una rete utilizzata nella pesca attiva e composta da due parti di forma allungata, chiamate bracci, collegate da una parte a forma di sacco. Si distinguono due tipi di bedina: la bedina vera e propria e la paranza.

5 La rete da ghiozzi è una rete adibita alla cattura di piccoli ciprinidi.

6 Il bilancino è una rete quadrata mantenuta tesa per mezzo di archetti riuniti alla loro sommità.

7 Il guadino o guadino a mano è una rete a forma di tasca, munito di un manico e

montato su un quadro rigido.

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8 S’intende per:

a) serie di reti, un insieme di reti attaccate le une alle altre; b) ralinga superiore, la cordicella delimitante il bordo superiore della rete; c) ralinga inferiore, la cordicella delimitante il bordo inferiore della rete; d) ritirare, il fatto di estrarre completamente dall’acqua la rete; e) smagliare, il fatto di svuotare le reti sollevandole interamente dalla ralinga superiore, ma senza ritirarle.

Art. 10 Trappole 1 Il bertovello è una trappola per pesci o gamberi costituito da una rete di maglie in fibre naturali o sintetiche o di filo metallico, il tutto teso in maniera rigida su un’ar- matura. 2 La bottiglia per pesci da esca o acchiappamosche è una trappola per pesci costituita da un recipiente il cui fondo concavo è forato al centro. 3 La bilancia per gamberi è una trappola posta sul fondo e collegata alla superficie da un filo. È costituita da uno o più anelli sovrapposti, collegati fra loro da un reticolo o da una rete. L’anello inferiore è richiuso da un reticolo o da una rete.

Art. 11 Ami Un amo è un uncino con o senza ardiglione collocato all’estremità o sulla lunghezza di una lenza o di un filo. Può essere semplice, doppio o triplo.

Art. 12 Filo Si tratta di un attrezzo costituito da uno o più ami montati su un filo fisso (palamito) o flottante, utilizzato per una pesca passiva.

Art. 13 Lenze 1 La lenza è costituita da uno o più ami montati su un filo e il tutto è utilizzato per una pesca attiva.

2 La lenza galleggiante è una lenza munita di un galleggiante fisso.

3 La lenza da fondo è una lenza con piombini munita di un galleggiante scorrevole o senza galleggiante. 4 La moschetta è una lenza da fondo con piombini senza galleggiante, spinta da un movimento verticale. 5 La lenza da posa è una lenza con piombini il cui piombino o i cui piombini giacciono sul fondo. 6 La lenza da lancio è una lenza con piombini senza galleggiante o munita di un gal- leggiante scorrevole, la cui esca è lanciata al largo e poi riportata attivamente verso il pescatore.

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7 La tirlindana è trainata da un natante azionato appositamente.

Art. 14 Specie del lago La lista delle specie di pesci e di gamberi indigene del lago Lemano o acclimatate figura nell’allegato 1-A del presente regolamento; quella delle specie immesse e in- desiderate figura nell’allegato 1-B.

Capitolo III Attrezzi e mezzi di pesca vietati

Art. 15 Attrezzi e mezzi vietati

1 È vietato utilizzare per la pesca:

a) sostanze destinate a stordire i pesci, esplosivi, sostanze tossiche o la corrente elettrica; b) armi da fuoco; c) attrezzi per arpionare i pesci, come per esempio la gaffa; d) lacci; e) prodotti chimici, mezzi ottici o acustici elettronici che servono ad attirare i pesci; f) attrezzi per la pesca subacquea. 2 Sono vietate la cattura dei pesci con le mani, la pesca in battuta e la pesca alla scia- bica.

Capitolo IV Norme di utilizzazione degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale

Art. 16 Determinazione della dimensione delle reti La lunghezza di una rete è riferita a quella del suo bordo superiore e la sua altezza a quella della sua parete di maglie, queste ultime essendo aperte.

Art. 17 Determinazione della dimensione delle maglie delle reti e dei bertovelli 1 La misurazione delle maglie deve essere effettuata con uno strumento graduato in millimetri. Le uniche maglie autorizzate sono: a) per le reti, le maglie quadrate o a losanga; b) per i bertovelli, le maglie quadrate, rettangolari o esagonali.

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2 Le maglie devono essere misurate su reti precedentemente bagnate mediante perma- nenza in acqua. Per procedere alla misurazione occorre tendere, nel senso della lun- ghezza, una maglia della rete, senza tuttavia tirarla: si misura la distanza fra due nodi in diagonale; la misurazione va ripetuta per le cinque maglie contigue; il risultato di ognuna delle cinque misurazioni viene poi diviso per due. Tutta l’operazione va ripe- tuta su un’altra parte della rete. La media delle dieci misure così ottenute dà la dimen- sione delle maglie della rete. 3 Per determinare le dimensioni delle maglie dei bertovelli, occorre misurare la di- stanza più breve fra due lati paralleli della maglia, senza tenere conto dello spessore del filo; la misurazione viene ripetuta su dieci maglie contigue. La media delle dieci misure così ottenute dà la dimensione delle maglie del bertovello.

Art. 18 Bedina e paranza 1 La bedina e la paranza devono essere ritirate non appena sono state posate. È vietato trainarle. 2 Il sacco della bedina può essere tirato nella barca soltanto dopo aver lasciato fuggire i pesci in grado di attraversare le maglie.

Art. 19 Bedina

1 I bracci della bedina non devono misurare più di 120 m di lunghezza e 40 m di

altezza; il sacco non deve misurare più di 25 m di profondità. Le maglie devono mi- surare almeno 35 mm per il sacco e almeno 40 mm per i bracci.

2 L’uso della bedina è vietato:

a) il sabato a partire dalle ore 12 e la domenica; b) dall’inizio del periodo di protezione dei salmonidi fino al 31 gennaio; c) dal 15 aprile al 30 giugno, a meno di 100 m dalla riva e nelle acque con una profondità inferiore a 30 m.

Art. 20 Paranza 1 I bracci della paranza non devono misurare più di 100 m di lunghezza ciascuno e 20 m di altezza; il sacco non deve misurare più di 20 m di profondità. Le maglie de- vono misurare almeno 22 mm per il sacco e almeno 30 mm per i bracci, ad eccezione delle parti dei bracci vicini al sacco per una larghezza massima di 20 m, dove le maglie dovranno misurare almeno 25 mm.

2 L’uso della paranza è vietato:

a) il sabato a partire dalle ore 12 e la domenica; b) dal 1° maggio al 25 maggio e dal 15 novembre al 31 marzo; c) sempre nelle zone del lago in cui la profondità supera 45 m. 3 Il pescatore che pesca con la paranza può esigere, mediante preavviso, che gli altri attrezzi tesi o posati nelle zone di traino di questa rete e i natanti che stazionano in tali

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luoghi siano spostati dal rispettivo proprietario, ma ciò unicamente per questo tipo di pesca.

Art. 21 Tramaglio 1 Il tramaglio è una rete flottante. Non deve misurare più di 120 m di lunghezza e 20 m di altezza; la dimensione delle maglie non dev’essere inferiore a 48 mm.

2 È consentito utilizzare 8 tramagli al massimo.

3 L’impiego del tramaglio è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) è vietato nelle zone del lago la cui profondità è inferiore a 30 m; c) la posa della rete è autorizzata a partire dalle ore 16 e la levata deve avvenire entro le ore 10; un’unica levata è autorizzata tra le ore 16 e le ore 10; tuttavia, dal 15 maggio al 15 settembre, la posa della rete è autorizzata a partire dalle ore 17 e la levata deve avvenire entro le ore 10; un’unica levata è autorizzata tra le ore 17 e le ore 10; d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e il bordo superiore dev’essere di al- meno 3 m. Tuttavia, dall’apertura della pesca dei salmonidi al 31 maggio, l’intervallo può essere di 2 m al minimo per le reti in monofilo; e) i tramagli ancorati non possono essere posati simultaneamente a reti da trota ancorate.

Art. 22 Reti da trote 1 La rete da trote è una rete flottante ancorata, che può essere tesa a filo d’acqua. Non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 3 m di altezza; la dimensione delle maglie non dev’essere inferiore a 48 mm.

2 È consentito utilizzare 3 reti da trote al massimo.

3 L’impiego della rete da trote è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) la rete è autorizzata soltanto a partire dalla data di apertura della pesca dei salmonidi e fino al 31 marzo; b) dev’essere posata dopo le ore 16 e levata prima delle ore 9.

Art. 23 Tramaglio di fondo

1 È consentito utilizzare al massimo:

a) 10 tramagli di fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza mas- sima di 4,20 m e maglie di almeno 35 mm; b) 4 tramagli di fondo aventi una lunghezza massima di 100 m, un’altezza mas- sima di 8 m e maglie di almeno 40 mm.

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2 L’impiego del tramaglio di fondo è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; durante questo pe- riodo resta tuttavia autorizzata la pesca del luccio mediante un massimo di

4 tramagli di fondo aventi maglie di almeno 80 mm, una lunghezza massima

di 100 m l’uno e un’altezza massima di 4,20 m; questi attrezzi devono essere posati perpendicolarmente alla riva e levati o smagliati ogni giorno; b) dal 1° maggio al 31 maggio è vietato utilizzare tramagli di fondo con maglie inferiori a 50 mm a meno di 30 m di profondità; c) la rete dev’essere tesa sul fondo lasciando uno spazio libero di almeno 2 m fra la superficie dell’acqua e il bordo superiore della rete; d) il numero massimo di tramagli di fondo posati in una serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero non deve essere superiore a 4; e) nelle acque ginevrine diverse da quelle dell’enclave di Céligny, queste reti possono essere posate soltanto perpendicolarmente alla riva; f) la taglia dei tramagli di fondo posati da 0 a 40 metri di profondità deve essere di almeno 60 mm dall’apertura della pesca dei salmonidi fino al 31 gennaio incluso e di 45 mm dal 1° febbraio al 31 marzo inclusi.

Art. 24 Piccola rete 1 La piccola rete è a intreccio semplice. Non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 2 m di altezza.

2 L’impiego della piccola rete è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) la piccola rete flottante o alleggiata dev’essere ancorata; b) il numero massimo di reti posate in una serie non dev’essere superiore a 8, ad eccezione del settore della baia di Sciez dove il numero di reti posate in una serie non dovrà essere superiore a 4; c) nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, queste reti possono essere posate soltanto perpendicolarmente alla riva; d) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e il bordo superiore dev’essere di al- meno 2 m. Tuttavia, dal 1° febbraio al 30 settembre, questo intervallo può essere inferiore a 2 m per le reti da posa, a condizione che siano posate al più presto un’ora prima del tramonto e ritirate al più tardi un’ora dopo l’alba. Que- sta deroga non si applica né nei porti né entro un raggio di 50 m dalla loro entrata.

Art. 25 Piccola rete a maglie inferiori a 32 mm 1 È consentito utilizzare al massimo 10 piccole reti aventi maglie da 23 a 31,9 mm. Soltanto 6 reti possono avere maglie inferiori a 26 mm. Una rete di 100 m di lunghezza può essere sostituita da 2 reti di una lunghezza massima di 50 m.

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2 È vietato a un pescatore avere simultaneamente sul suo natante trote, salmerini, coregoni e lucci e piccole reti a maglie comprese tra 28 e 31,9 mm. 3 L’impiego di piccole reti a maglie inferiori a 32 mm è sottoposto alle seguenti restrizioni: a) è vietato dal 15 aprile al 25 maggio; b) dal 26 maggio al 31 ottobre, le reti non possono essere posate a oltre 35 m di profondità; c) dal 1° novembre al 31 marzo le reti non possono essere posate a oltre 50 m di profondità; d) dal 1° aprile al 30 aprile soltanto 4 reti possono essere posate a meno di 15 m di profondità.

Art. 26 Piccola rete di almeno 32 mm di maglia 1 Al posto dei tramagli di fondo di cui all’articolo 23, il pescatore può utilizzare un numero massimo di 15 piccole reti di fondo aventi maglie di almeno 32 mm. 2 Le restrizioni di utilizzazione dei tramagli di fondo di cui all’articolo 23 capoverso 2 lettere a–e si applicano parimenti a queste reti. 3 Dall’apertura della pesca dei salmonidi al 31 marzo, le piccole reti tese da 0 a 40 m di profondità devono avere maglie di almeno 45 mm.

Art. 27 Piccola rete flottante da 32 a 39,9 mm di maglia 1 È consentito utilizzare al massimo 8 piccole reti flottanti ancorate con maglie da 32 a 39,9 mm. Il numero delle reti è incluso nel contingente di 15 piccole reti di cui all’articolo 26 capoverso 1. 2 L’impiego delle piccole reti flottanti con maglie da 32 a 39,9 mm è sottoposto alle seguenti restrizioni: a) è vietato durante il periodo di protezione dei salmonidi; b) le reti possono essere tese soltanto nelle zone del lago la cui profondità è su- periore a 35 m. Devono essere tese almeno a 8 m sotto la superficie dell’acqua e almeno a 10 m sopra il fondo del lago.

Art. 28 Rete a tramaglio 1 La rete a tramaglio non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 2 m di altezza; le sue maglie non devono essere inferiori a 23 mm. 2 È possibile utilizzare 8 tramagli al massimo. Il numero di reti posate in una serie è limitato a 4.

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3 L’utilizzo delle reti a tramaglio è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato dal 15 aprile al 25 maggio; b) in deroga al capoverso 1, a ovest della linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire a Villas Prangins (Club House Golf), oltre i 1400 m dalle rive, le reti a tramaglio devono avere un’altezza massima di 1 m e una maglia di soli 23 mm.

Art. 29 Rete da ghiozzi 1 La rete da ghiozzi non deve avere oltre 100 m di lunghezza e 2 m di altezza e le maglie devono essere di almeno 10 mm e di 16 mm al massimo. 2 È consentito utilizzare al massimo 2 reti da ghiozzi. Ogni rete di 100 m può essere sostituita da 2 reti di 50 m.

3 L’impiego della rete da ghiozzi è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) è vietato dal 1° maggio al 15 giugno; b) la rete da ghiozzi può essere utilizzata soltanto per la cattura dei ciprinidi; c) può essere tesa a filo d’acqua o posata sul fondo, unicamente nelle zone la cui profondità è inferiore a 5 m.

Art. 30 Assemblaggio di reti

1 È vietato assemblare reti nel senso dell’altezza.

2 È vietato a due pescatori riunire le loro serie di reti. Le serie di tramagli possono tuttavia essere riunite a condizione d’essere distanziate di almeno 10 m.

Art. 31 Bertovello per pesci 1 Il bertovello per pesci deve avere delle maglie di almeno 23 mm. Il volume del ber- tovello non deve eccedere 4 m3, dispositivo d’entrata compreso.

2 È consentito utilizzare al massimo 8 bertovelli per pesci.

3 L’impiego del bertovello è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) dal 1° maggio al 25 maggio è autorizzato soltanto l’utilizzo di 4 bertovelli; b) l’intervallo tra la superficie dell’acqua e la sommità del bertovello dev’essere di almeno 2 m, tranne se è collocato a meno di 2 m dalle rive o da una diga o se è segnalato conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulla naviga- zione.

Art. 32 Bertovello per gamberi (cassa per gamberi) 1 Il bertovello per gamberi deve avere un volume massimo di 100 litri; può essere munito di una o due entrate.

2 È consentito utilizzare al massimo 20 bertovelli per gamberi.

3 Dev’essere utilizzato unicamente per la cattura di gamberi.

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Art. 33 Bertovello per tinche e carpe 1 Il bertovello per la cattura delle tinche e delle carpe deve avere una maglia di almeno 100 mm. Il volume del bertovello non deve essere superiore a 4 m3, dispositivo d’en- trata compreso.

2 È consentito utilizzare al massimo 3 bertovelli.

Art. 34 Fili flottanti e fissi 1 I fili flottanti o fissi (palamiti) devono avere una lunghezza massima di 100 m e comportare al massimo 50 ami con o senza ardiglione; gli ami devono avere un’aper- tura di almeno 10 mm. 2 L’impiego dei fili flottanti o dei palamiti è sottoposto alle seguenti restrizioni:

a) devono essere posati perpendicolarmente alla riva; b) la loro utilizzazione è vietata durante il periodo di protezione dei salmonidi; c) il loro numero è limitato a 2 fili per pescatore; d) devono essere ancorati.

Art. 35 Segnalazione degli attrezzi da pesca professionali 1 Ogni attrezzo da pesca posato o teso nell’acqua deve essere munito di un contrasse- gno galleggiante con il cognome e il nome, che permetta di identificare in modo leg- gibile il titolare del permesso di pesca. 2 I contrassegni di segnalazione devono essere legati a un attrezzo da pesca, fatta ec- cezione per quelli concernenti il tramaglio flottante ancorato e la rete per trote, fino al 31 marzo. 3 I tramagli devono essere segnalati mettendo a un’estremità della serie un guidone nero largo almeno 0,40 m e alto almeno 0,70 m, ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell’acqua, e all’altra estremità una luce ordinaria bianca fissa.

4 Le reti per trote devono essere segnalate a ogni estremità della serie:

a) con una luce ordinaria bianca fissa; b) con un galleggiante sormontato da un guidone giallo. Il guidone dev’essere collocato sull’asse della rete a una distanza compresa fra 5 e 10 m dalla luce fissa. Dev’essere largo almeno 0,40 m e alto almeno 0,70 m; il suo bordo su- periore deve trovarsi ad almeno 1,40 m sopra il pelo dell’acqua ed essere teso perpendicolarmente all’asta. I galleggianti possono essere lasciati al loro po- sto durante la giornata, ma il guidone giallo deve essere lasciato a guisa di segnale.

5 Le reti da posa devono essere segnalate mediante i seguenti dispositivi:

a) le piccole reti devono essere segnalate a ognuna delle estremità mediante un galleggiante rosso dal lato riva e un galleggiante nero dal lato lago, di un’al- tezza di almeno 0,50 m sopra il pelo dell’acqua e sormontato da un guidone

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di 0,30 m di lato. Nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, il gal- leggiante rosso dev’essere collocato verso la riva destra e il galleggiante nero verso la riva sinistra; b) le reti di oltre 2 m di altezza devono essere segnalate a ognuna delle estremità da un galleggiante sormontato da un guidone di 0,50 m di lato, rosso dal lato terra e nero dal lato lago, fissato almeno 0,50 m sopra il pelo dell’acqua. Nelle acque ginevrine diverse da quelle di Céligny, il guidone rosso deve essere collocato verso la riva destra e il guidone nero verso la riva sinistra. A ovest della linea collegante il campanile della chiesa d’Yvoire a Villas Prangins (Club House Golf), i suddetti galleggianti potranno essere sostituiti da una sola bandiera rossa di 1 m di lato, fissata a 1,40 m sopra il pelo dell’acqua; c) per segnalare una sola rete tesa perpendicolarmente alla riva, il dispositivo previsto alla lettera a può essere sostituito da un guidone ad asta rosso e nero di 0,30 m di lato, di un’altezza di almeno 0,50 m sopra il pelo dell’acqua, collocato dal lato riva. 6 Il bertovello per pesci dev’essere segnalato con un galleggiante bianco sormontato da un guidone bianco alto almeno 0,15 m e largo almeno 0,20 m collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. Tuttavia, nei porti, le autorità competenti di ogni Stato possono approntare dispositivi particolari per facilitare la navigazione. 7 Il bertovello per la cattura delle tinche e delle carpe deve essere segnalato mediante un galleggiante bianco sormontato da un guidone verde alto 0,15 m e largo 0,20 m collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. 8 Il bertovello per gamberi dev’essere segnalato con un galleggiante bianco sormon- tato da un guidone giallo alto 0,15 m e largo 0,20 m collocato ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua. Tuttavia, le serie di 10 nasse possono essere segnalate con un unico segnale. 9 I fili flottanti o fissi (palamiti) devono essere segnalati a ognuna delle estremità da una bandiera bianconera alta 0,15 m e larga 0,20 m collocata ad almeno 0,30 m sopra il pelo dell’acqua.

Capitolo V Norme di utilizzazione degli attrezzi autorizzati per la pesca professionale e la pesca amatoriale

Art. 36 Tirlindana 1 Le tirlindane non devono né misurare più di 200 m di lunghezza a partire dalla parte posteriore del natante, né scostarsi di oltre 50 m da una parte e dall’altra dell’asse del suddetto natante.

2 Esse possono essere munite al massimo di 20 esche per pescatore e al massimo

30 esche per natante e ogni esca può essere munita al massimo di 3 ami semplici,

doppi o tripli con o senza ardiglione.

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3 È vietato utilizzare lenze da traino durante il periodo di protezione dei salmonidi, eccettuate quelle autorizzate per la pesca del luccio, munite al massimo di 10 esche costituite da un corpo lungo almeno 18 cm (senza paletta e ami), ciascuna con al mas- simo 3 ami semplici, doppi o tripli, per natante.

Art. 37 Altre lenze 1 È consentito utilizzare 3 lenze al massimo scegliendo tra le seguenti: lenza galleg- giante, lenza da lancio, lenza da posa, lenza da fondo o moschetta.

2 È permesso utilizzare al massimo di 18 ami articolati.

3 L’uso delle lenze di cui al capoverso 1 è autorizzato soltanto dalla riva del lago o da un natante fermo. Quest’ultimo non dev’essere ormeggiato a un contrassegno segna- lante un attrezzo da pesca professionale.

4 L’uso della moschetta è vietato dal 1° maggio al 25 maggio.

Art. 38 Bottiglie per pesci da esca o acchiappamosche 1 È consentito utilizzare al massimo 2 bottiglie per pesci da esca o acchiappamosche; la loro capacità unitaria non deve superare i 3 litri. 2 La bottiglia per pesci da esca può essere utilizzata soltanto per la cattura di esche per uso personale.

Art. 39 Guadino 1 È consentito utilizzare un solo guadino; il suo diametro non deve superare 1 m.

2 Il guadino può essere utilizzato soltanto per estrarre dall’acqua il pesce pescato per mezzo di un altro attrezzo o per catturare esche per uso personale.

Art. 40 Bilancino 1 È consentito utilizzare un solo bilancino; esso deve avere al massimo 1 m di lato.

2 Il bilancino può essere utilizzato soltanto per la cattura di esche per uso personale.

Art. 41 Bilancia per gamberi

1 È consentito utilizzare al massimo 6 bilance per gamberi.

2 Il diametro della bilancia non può superare i 50 cm.

3 La bilancia per gamberi dev’essere utilizzata sotto il controllo permanente del pe- scatore; può essere utilizzata soltanto per la cattura dei gamberi.

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Capitolo VI Protezione dei pesci

Art. 42 Lunghezza minima di cattura 1 La lunghezza del pesce è misurata dall’apice del muso all’estremità della pinna cau- dale naturalmente spiegata. 2 I pesci delle specie elencate qui appresso possono essere catturati soltanto se rag- giungono la lunghezza minima seguente: a) trota (Salmo trutta) 35 cm b) salmerino alpino (Salvelinus umbla) 30 cm c) coregone (Coregonus sp.) 30 cm d) luccio (Esox lucius) 45 cm e) pesce persico (Perca fluviatilis) 15 cm 3 Al fine di consentire la verifica della misura, il pescatore non è autorizzato a tagliare la testa o la coda del pesce catturato prima di essere arrivato al proprio domicilio o, per il pescatore professionista, alla propria capanna da pesca. 4 Ogni salmerino alpino catturato da pescatori amatoriali deve essere conservato e non può in alcun caso essere rimesso nell’acqua, nemmeno se la sua lunghezza è inferiore alla lunghezza minima di cattura. 5 Fatte salve le disposizioni del precedente capoverso, i pesci che non raggiungono la lunghezza minima devono essere immediatamente e delicatamente rimessi in acqua.

6 La pesca del temolo comune Thymallus thymallus è vietata.

Art. 43 Periodi di protezione 1 La pesca dei pesci delle specie elencate qui appresso è vietata durante i periodi se- guenti: a) salmonidi: trota (Salmo trutta), salmerino alpino (Salvelinus umbla) e core- gone (Coregonus sp.) – dal 1° gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 – dal 18 ottobre 2021 al 15 gennaio 2021 – dal 17 ottobre 2022 al 14 gennaio 2023 – dal 16 ottobre 2023 al 13 gennaio 2024 – dal 14 ottobre 2024 all’11 gennaio 2025 – dal 20 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025

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Le reti destinate a catturare i salmonidi possono ancora essere levate il primo giorno del periodo di protezione dei salmonidi. I salmonidi catturati possono essere portati a terra. b) luccio Esox lucius dal 1° aprile al 20 aprile c) pesce persico Perca fluviatilis dal 1° maggio al 25 maggio, ad eccezione degli esemplari catturali nei 4 bertovelli autorizzati per la pesca professionale Le piccole reti e le reti a tramaglio destinate a catturare il pesce persico sono vietate dal 15 aprile al 25 maggio. Tuttavia, possono essere levate fino al 15 aprile alle ore 12 e possono essere tese senza essere levate a partire dal 25 maggio alle ore 12. 2 I pesci catturati durante il periodo in cui sono protetti devono essere immediatamente e delicatamente rimessi in acqua.

Art. 44 Numero massimo di catture Le persone che praticano la pesca libera o con canna semplice e i titolari di un’auto- rizzazione di pesca amatoriale sono autorizzati a catturare al massimo: a) 8 trote al giorno e 200 all’anno; b) 8 salmerini al giorno e 200 all’anno; c) 10 coregoni al giorno e 200 all’anno; d) 100 pesci persici al giorno; e) 5 lucci al giorno.

Art. 45 Esche

1 È vietato utilizzare come esche:

a) pesci appartenenti alle specie di cui all’articolo 43 capoverso 1; b) temolo comune Thymallus thymallus o alburno di fiume Alburnoides bipunc- tatus; c) pesci non appartenenti a una delle specie di cui all’allegato 1 lettera A; d) uova di pesce. 2 L’utilizzazione di pesci da esca vivi è autorizzata per la pesca dalla riva del lago o da un natante non azionato appositamente e solo qualora vengano impiegati un filo fisso (palamito) o una lenza galleggiante, da posa o da fondo, ad eccezione della mo- schetta. In caso di pesca con la lenza, i pesci da esca vivi possono essere attaccati soltanto per la bocca.

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Capitolo VII Zone e perimetri di protezione

Art. 46 Canneti È vietato pescare all’interno dei canneti e delle riserve naturali.

Art. 47 Imbocchi Per la Svizzera: 1 Durante tutto l’anno, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, tirlindane, fili fissi (palamiti) e fili flottanti è vietata: a) a meno di 100 m di raggio dall’estremità dei moli del canale Stockalper, del Gran Canal, del Boiron di Nyon e dell’Eau Froide nonché tra i moli; b) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del Rodano, della Venoge, dell’Au- bonne, della Promenthouse e della Versoix; c) a meno di 50 m di raggio dall’imbocco del Vieux-Rhône. 2 Durante il periodo di protezione dei salmonidi, qualsiasi pesca con reti, bertovelli per pesci, tirlindane, fili fissi (palamiti) e fili flottanti è vietata: a) a meno di 300 m di raggio dall’imbocco del canale Stockalper, del Gran Ca- nal, dell’Eau Froide, della Morges, del Boiron di Morges e della Dullive; b) a meno di 100 m di raggio dell’imbocco dei seguenti corsi d’acqua: Baye di Montreux, Ognonnaz (Vevey-La Tour), Salenche (Saint-Saphorin), Lutrive, Paudèze, Vuachère, Chamberonne, Asse (Nyon), Boiron di Nyon, Nant di Pry, Brassu, Nant di Braille e Hermance, Veraye (Veytaux), della Baye di Clarens, Veveyse e Forestay (Rivaz). Tuttavia, nei perimetri della Veraye, della Baye di Clarens, della Veveyse e del Forestay l’uso del bertovello è autorizzato. Per la Francia:

3 Qualsiasi pesca con attrezzi diversi dalle lenze è vietata:

a) in un raggio di 300 m attorno all’imbocco della Dranse; b) durante la chiusura della pesca delle trote, in un raggio di 100 m attorno all’im- bocco dell’Hermance, della Morge, del Pamphiot, del Foron, del Redon e del Vion. I limiti di queste zone di protezione sono indicati da cippi o da contras- segni collocati sulla riva. Per entrambi gli Stati: 4 Durante il periodo di protezione dei salmonidi, gli attrezzi autorizzati per la pesca del luccio di cui agli articoli 23 e 36 non possono essere tesi o trainati a meno di 500 m di raggio dagli imbocchi menzionati nel presente articolo.

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Art. 48 Zone dei salmerini 1 Qualsiasi pesca per mezzo di reti o di bertovelli è vietata nelle zone dei salmerini

15 giorni prima e 15 giorni dopo il periodo di protezione dei salmonidi.

2 Tuttavia, nelle zone dei salmerini di Meillerie e di Ripaille, l’utilizzo della paranza per la cattura dei pesci persici è autorizzato dal giorno della chiusura della pesca dei salmonidi al 30 ottobre incluso.

3 I limiti di queste zone dei salmerini sono fissati come segue:

a) zona dei salmerini di Saint-Gingolph limite est: linea perpendicolare alla riva passante per la villa Eugénie, limite sud: riva del lago, limite ovest: linea perpendicolare alla riva passante dal «Château des Serves» (350 m a ovest della punta del Fenalet), limite nord: linea parallela alla riva situata a una distanza di 500 m al largo; b) zona dei salmerini di Chillon limite est: riva del lago, limite sud: linea collegante l’impianto d’approdo di Chillon all’imbocco del Rodano, limite ovest: linea collegante l’edificio dell’Hôtel National, a Montreux, alla Torre quadrata dell’edificio ammini- strativo del Comune di Villeneuve (vecchia chiesa), limite nord: linea collegante l’imbocco della Veraye all’imbocco del Rodano; c) zona dei salmerini di Montreux limite est: riva del lago, limite sud: linea collegante la rue du Quai, rotonda dell’Hôtel Eden a Montreux all’imbocco del Rodano, limite ovest: linea situata a 200 m dal raggio dell’imbocco della Baye di Montreux, limite nord: linea collegante l’isola di Salagnon a Clarens all’edifi- cio del Forum, ossia l’angolo sud-ovest della place du Marché a Montreux; d) zona dei salmerini di Meillerie, costituita su 1000 m di larghezza a partire dalla riva da due settori, denominati uno Locum e l’altro Meillerie settore di Locum (cave di pietra): limite est: normale alla quota passante all’appiombo del sotto-pas- saggio della ferrovia fra i cippi ettometrici 1 e 2 della strada nazionale, a ovest di Locum (punto segnalato),

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limite ovest: appiombo del contrassegno a est del passaggio a livello (strada ferrovia) fra Locum e Meillerie; settore di Meillerie (cave di pietra): limite est: appiombo della roccia a picco del Baleyron e della roccia contrassegnata sulla riva del lago, limite ovest: appiombo dell’opera sulla ferrovia precedente la galleria di Meillerie‒Est e di una roccia, parimenti contrasse- gnata sulla riva del lago; e) zona dei salmerini della Dranse limite est: linea prolungante di 1000 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a est della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Vongy, limite ovest: linea prolungante di 1000 m verso il lago l’allineamento dei due cippi esistenti collocati sulla riva a ovest della riserva permanente della Dranse, la quale passa inoltre dal campanile di Marin, limite nord: linea retta unente le estremità delle linee summenzio- nate, limite sud: la riva del lago e l’imbocco della Dranse; f) zona dei salmerini di Ripaille costituita su 1000 m di larghezza a partire dalla riva limite est: normale alla quota in località Fin du Bois (punto segnalato), limite ovest: normale alla quota in località La Rivière (punto segnalato).

Capitolo VIII Orari di pesca e altre limitazioni

Art. 49 Pesca professionale 1 La pesca professionale è aperta dalle 3 alle 22 tutto l’anno (ora estiva, ora invernale).

2 È vietato tendere, posare, ritirare, smagliare o lasciare sul posto le reti e i bertovelli al di fuori di queste ore.

Art. 50 Pesca amatoriale I pescatori amatoriali possono iniziare a pescare al più presto mezz’ora prima dell’alba e devono smettere al più tardi mezz’ora dopo il tramonto.

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Art. 51 Limitazioni supplementari 1 Ogni Stato può fissare limitazioni di pesca i sabati, le domeniche e i giorni festivi e definire luoghi dove la pesca è vietata nonché le durate massime di posa degli attrezzi. 2 Le specie catturate incluse nell’allegato 1 lettera b del presente regolamento devono essere uccise.

Capitolo IX Statistiche e ripopolamento

Art. 52 Pesca professionale 1 Ogni pescatore professionista deve inserire quotidianamente con inchiostro indele- bile, sul modulo ufficiale delle statistiche, il peso e, per ogni specie interessata, il nu- mero dei pesci catturati e il numero di attrezzi di pesca impiegati. 2 I pescatori professionisti sono tenuti a restituire il loro modulo delle statistiche nei

5 giorni successivi alla fine di ogni mese.

3 Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca professionale.

Art. 53 Pesca amatoriale 1 Ogni titolare di un permesso di pesca amatoriale deve firmare la propria agenda di controllo. 2 È tenuto a iscrivere con inchiostro indelebile, per ciascuna specie, la data, il numero e il peso dei pesci catturati, conformemente alle istruzioni figuranti nell’agenda. 3 L’agenda di controllo deve essere restituita ai Servizi della pesca competenti:

a) dai titolari dell’autorizzazione in occasione della ripresa dell’autorizzazione, ma al più tardi entro il 30 aprile dell’anno seguente; b) dai titolari di autorizzazioni mensili o giornaliere al più tardi 8 giorni dopo la scadenza della validità di queste autorizzazioni. 4 Ciascuno Stato può fissare prescrizioni complementari per quanto riguarda la pesca amatoriale.

Art. 54 Ripopolamento 1 Ciascuno Stato s’impegna a effettuare immissioni di pesci destinate a garantire una fauna ittica ottimale nel lago. Tali operazioni vanno effettuate allo scopo di assicurare una gestione razionale del patrimonio ittico rispettando gli equilibri biologici.

2 I pesci utilizzati a tale scopo devono provenire da riproduttori autoctoni.

3 Gli obiettivi del piano di ripopolamento annuale sono i seguenti:

a) coregone: 15 000 000 avannotti; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi

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b) salmerino: 800 000 estivali; ciascuno Stato partecipa in modo uguale alla realizzazione di questi obiettivi c) trota di lago: 400 000 avannotti; obiettivo da realizzare nella misura del

50 per cento per Stato.

4 Il ripopolamento dei salmerini e delle trote di lago può essere effettuato anche con preestivali, tenendo tuttavia conto che un estivale corrisponde a due preestivali. 5 Ogni stato fissa le condizioni della pesca dei riproduttori, in particolare l’inizio e la fine. 6 Ogni stato designa i pescatori abilitati alla pesca durante il periodo di protezione dei riproduttori di salmerini e di coregoni.

Capitolo X Disposizioni finali

Art. 55 Deroghe 1 Le autorità competenti possono, di comune accordo e a titolo eccezionale, autoriz- zare deroghe al presente regolamento per mettere in atto: a) misure intese a ristabilire un equilibrio fra le specie ittiche; b) misure giustificate sotto il profilo ecologico o destinate ad assicurare una ge- stione razionale del patrimonio ittico. 2 Le autorità competenti possono autorizzare, a titolo eccezionale, deroghe al presente regolamento se occasionate da studi scientifici. 3 In deroga alle disposizioni dell’articolo 43, ciascuno Stato può aprire la pesca dei riproduttori in vista della raccolta delle loro uova per adempiere gli obiettivi di ripo- polamento definiti dalla Commissione consultiva.

Art. 56 Trasporto dei gamberi vivi 1 Il trasporto dei gamberi vivi fuori del piano d’acqua è rigorosamente vietato. I gam- beri catturati devono essere uccisi immediatamente sul luogo di pesca mediante di- struzione meccanica del cervello. 2 In deroga al capoverso 1, i gamberi catturati da pescatori professionisti e destinati alla commercializzazione possono essere trasportati vivi a condizione che sia stata rilasciata dalle autorità competenti un’autorizzazione individuale. 3 I gamberi vivi devono essere commercializzati attraverso un intermediario che pre- senti tutte le garanzie necessarie contro la loro propagazione e a determinate condi- zioni. Dette condizioni saranno emesse di comune accordo dalle autorità competenti, che potranno fissare regole differenti applicabili in ciascuno degli Stati.

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Art. 57 Disposizioni regolamentari proprie di ciascuno Stato Gli estratti delle disposizioni regolamentari di ciascuno Stato concernenti l’esercizio della pesca sono acclusi al presente Regolamento, di cui costituiscono gli allegati.

Art. 58 Clausola abrogatoria Il Regolamento d’applicazione dell’8 ottobre 2015 e del 17 novembre 2015 1 è abro- gato.

1 RU 2015 5895

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Allegato 1

Lista dei pesci e dei gamberi presenti nel lago Lemano

A. Specie indigene di lago o acclimatate Nome italiano Nome scientifico

Alburno Alburnus alburnus Anguilla Anguilla anguilla Barbo Barbus barbus Abramide comune Abramis brama Luccio Esox lucius Carpa Cyprinus carpio Scazzone Cottus gobio Cavedano Squalius cephalus Coregone Coregonus sp. Leucisco rosso Rutilus rutilus Gobione Gobio gobio Cobite barbatello Barbatula barbatula Bottatrice Lota lota Salmerino alpino Salvelinus umbla Temolo comune Thymallus thymallus Pesce persico Perca fluviatilis Scardola Scardinius erythrophthalmus Alburno di fiume Alburnoides bipunctatus Tinca Tinca tinca Trota di lago Salmo trutta lacustris Sanguinerola Phoxinus phoxinus Leucisco Leuciscus leuciscus

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B. Specie immesse e indesiderate Nome italiano Nome scientifico Origine

Persico trota Micropterus spp. America del Nord Cagnetta Salaria fluviatilis Europa Carassio Carassius carassius Europa Gambero americano Orconectes limosus America del Nord Gambero californiano Pacifastacus leniusculus America del Nord Spinarello Gasterosteus gymnurus Europa Acerina Gymnocephalus cernua Europa Persico sole Lepomis gibbosus America del Nord Pesce gatto Ameiurus spp. America del Nord Carassio dorato Carassius auratus Asia Blaubandbärbling Pseudorasbora parva Asia Siluro Silurus glanis Europa Trota iridea Oncorhynchus mykiss America del Nord

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