AS 2021 37
Ordinanza sulla geoinformazione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
Modifica del 3 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione è modificata come segue:
Art. 2 lett. k e l Ai sensi della presente ordinanza si intende per: k. servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di rac- colte di geodati; l. dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.
Art. 28a Dati pubblici aperti 1 Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di auto- rizzazione all’accesso A. 2 Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata. 3 In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limi- tato o negato. 4 Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registra- zione di indirizzi IP.
1 RS 510.620
2021-0052 RU 2021 37
Geoinformazione. O RU 2021 37
Art. 44 Emolumenti
1 Non sono riscossi emolumenti per:
a. l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a; b. l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione; c. l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione; d. l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a. 2 In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrut- turali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
3 Sono riscossi emolumenti per:
a. l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti se- condo l’articolo 28a; b. l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi; c. prestazioni di servizio particolari; d. i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46; 4 Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato. 5 I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 44a Costi di approntamento 1 Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’arti- colo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
2 Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
a. supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità; b. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
Art. 45 Imposta sul valore aggiunto L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le presta- zioni ufficiali che vi sono soggette.
Art. 45a–45e Abrogati
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Art. 46 cpv. 1 lett. b, e, f, nonché 2 e 3
1 Sono riscossi emolumenti forfettari per:
b. l’utilizzazione di servizi e prestazioni particolari; e. Abrogata f. Abrogata 2 Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto.
3 Abrogato
Art. 46a Tariffe degli emolumenti 1 Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di appronta- mento e gli emolumenti forfetari. 2 Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se: a. ciò è nell’interesse della Confederazione; b. l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.
Art. 47 Abrogato
II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geologia nazionale
Introduzione prima del titolo della sezione 5
Art. 13a Emolumenti Gli emolumenti per l’accesso a dati e informazioni geologici e per la loro utilizza- zione, per le prestazioni ufficiali della geologia nazionale e per le prestazioni di ser- vizio dei servizi specializzati in materia di geologia nazionale sono retti per analogia dagli articoli 43–46a OGI3.
2 RS 510.624 3 RS 510.620
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Art. 20 Abrogato
2. Ordinanza del 21 maggio 20084 sulla misurazione nazionale
Art. 29 1 L’Ufficio federale di topografia stabilisce per quali geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale è ammessa l’utilizzazione senza l’autorizzazione dell’autorità competente. 2 Esso stabilisce in particolare quali geodati di base della misurazione nazionale sono liberamente accessibili e utilizzabili quali dati pubblici aperti ai sensi dell’articolo 28a OGI5.
Art. 31 Abrogato
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.
3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 510.626 5 RS 510.620
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