AS 2021 423
Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)
Modifica del 30 giugno 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), ordina:
I
1 Lʼallegato 2 OAOVA è modificato secondo la versione qui annessa 2.
2 Lʼallegato 3 OAOVA è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
30 giugno 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 817.021.23 2 Il testo del presente allʼallegato non viene pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna, o su Internet su www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrzione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° agosto 2021.
2021-2321 RU 2021 423
Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti RU 2021 423 di origine vegetale e animale. O del DFI
Allegato 3 (art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)
Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui
N. 2 Tabella Aggiungere le seguenti voci in ordine alfabetico
1 2
Sostanza attiva Osservazioni
Bacillus amyloliquefaciens, ceppo FZB24 Eugenolo Geraniolo Timolo