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AS 2021 654

Legge federale del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

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Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura

Art. 25 cpv. 1 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

2. Legge del 14 dicembre 20013 sul cinema

Art. 13 cpv. 1 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

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Agevolazioni amministrative e misure di sgravio RU 2021 654

3. Legge del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione

Art. 38 cpv. 1–1quater, 3 e 4 1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti: a. primi e nuovi rilevamenti; b. rinnovamenti; c. demarcazioni; d. provvedimenti in seguito a eventi naturali; e. tenuta a giorno periodica; f. adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinario; g. progetti innovativi per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la spe- rimentazione di nuove tecnologie. 1bis I contributi della Confederazione sono commisurati all’importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare del territorio, l’omogeneità e l’armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera. 1ter Nei casi in cui vi è un interesse nazionale straordinario all’attuazione di una misura o di un progetto, il contributo della Confederazione può coprire fino all’80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l’ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecno- logie. 1quater Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi della Confederazione. 3 I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi della Confederazione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui. 4 La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Can- tone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi convenuti.

4. Legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi

3 Dopo la concessione dell’aiuto finanziario o dell’indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.

4 RS 510.62 5 RS 616.1

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Art. 25 Controllo dell’esecuzione del compito 1 L’autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.

2 A tal fine elabora piani di controllo in funzione dei rischi.

3 In questi piani determina in particolare:

a. in che misura occorre effettuare controlli a campione o controlli approfonditi; b. chi effettua il controllo e in base a quali metodi; c. come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali; d. come documentare i risultati del controllo. 4 L’autorità competente può rinunciare a elaborare un piano di controllo per presta- zioni di importo modesto, per contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e per prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

5. Legge del 21 marzo 19696 sull’imposizione del tabacco

2bis Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l’Ammini- strazione delle dogane esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo potere d’ap- prezzamento.

3bis Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta messa in peri- colo è stimato dall’Amministrazione delle dogane nei limiti del suo potere d’apprez- zamento.

6. Legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie

Art. 57 cpv. 1bis, secondo periodo 1bis ... È adeguato annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l’indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

6 RS 641.31 7 RS 742.101

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7. Legge del 21 giugno 20138 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo 2 ... Sono adeguati annualmente all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l’indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assunzione di attivi e passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui 3 Il Fondo si assume i mutui concessi per investimenti nell’infrastruttura ferroviaria alle imprese aventi diritto a indennità, se è stato presentato il conteggio del relativo progetto. 4 I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere tra- sferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.

8. Legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori

Art. 31 cpv. 1 1 Se un’impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l’interesse dei committenti. L’UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.

9. Legge federale del 18 marzo 201610 sulla sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 23 cpv. 3 3 Può prevedere che le autorità di cui all’articolo 15 abbiano accesso in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

Titolo prima dell’art. 38 Sezione 9: Spese

Art. 38 Principi 1 Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.

8 RS 742.140 9 RS 745.1 10 RS 780.1

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2 Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22. 3 I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.

4 Il Consiglio federale può prevedere che:

a. alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni; b. le prestazioni del Servizio connesse alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della parteci- pazione dei Cantoni alle spese.

Inserire prima del titolo della sezione 10

Art. 38a Modalità 1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese. 2 Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate per sin- golo caso o sotto forma di importi forfettari.

3 Per il calcolo per singolo caso stabilisce le tariffe applicabili.

4 Per il calcolo sotto forma di importi forfettari tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all’utilità delle infor- mazioni e delle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la riparti- zione avviene in base a questa convenzione. 5 In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio ap- pronta un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo per singolo caso.

10. Legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell’ambiente

Art. 52 Abrogato

11 RS 814.01

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II L’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 200612 sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.13 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.14

3 L’articolo 38 capoversi 1–1quater, 3 e 4 della legge sulla geoinformazione (cifra I 3) entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 RU 2007 5819 13 FF 2021 669 14 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 1° novembre 2021.

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