AS 2021 658
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Correzione
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000 (RU 2002 3371; RS 830.1)
Art. 32 cpv. 1 lett. a
Invece di: 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare, modificare o restituire prestazioni;
Leggasi: 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione;
3 novembre 2021 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2021-3656 RU 2021 658
LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. RU 2021 658 Correzione