AS 2021 703
Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
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Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
del 18 giugno 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 20202, decreta:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente legge disciplina l’esecuzione di convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione in ambito fiscale, segnatamente per evitare le doppie imposi- zioni, se tale esecuzione non è disciplinata da altre leggi federali in ambito fiscale.
2 Essa disciplina in particolare:
a. la procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla con- venzione applicabile; b. lo sgravio dell’imposta preventiva; c. la pena prevista per le infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali. 3 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel sin- golo caso.
RS 672.2
2021-3681 RU 2021 703
Esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale. LF RU 2021 703
Capitolo 2: Procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Campo di applicazione del presente capitolo Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle procedure condotte tra Stati su richiesta, secondo la convenzione applicabile, al fine di evitare imposizioni non con- formi o prevedibilmente non conformi alla convenzione (procedure amichevoli).
Art. 3 Autorità competente La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l’autorità com- petente per l’esecuzione delle procedure amichevoli.
Art. 4 Richiedente La persona che ritiene che essa o una persona a essa associata sia o sarà interessata da un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile può chiedere l’esecuzione di una procedura amichevole.
Sezione 2: Avvio della procedura amichevole
Art. 5 Richiesta
1 La richiesta di esecuzione di una procedura amichevole è presentata alla SFI.
2 La richiesta contiene le conclusioni, con le relative motivazioni, e l’indicazione dei mezzi di prova.
3 La richiesta è redatta in una lingua ufficiale o in inglese.
4 Se la richiesta non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o le motivazioni non sono sufficientemente chiare, la SFI invita il richiedente a porvi rimedio.
Art. 6 Obbligo di collaborare Il richiedente indica alla SFI tutti i fatti che possono essere rilevanti per la procedura amichevole e, su richiesta, presenta i documenti necessari.
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Art. 7 Non entrata nel merito della richiesta La SFI non avvia la procedura amichevole se: a. le condizioni per l’avvio di una procedura amichevole secondo la convenzione applicabile non sono soddisfatte; b. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 e non vi è stato posto rimedio; o c. il richiedente non adempie l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 6.
Art. 8 Spese e indennità
1 Per l’avvio della procedura amichevole non sono addossate spese.
2 Non sono versate indennità.
Art. 9 Diritto procedurale applicabile Per il rimanente l’avvio della procedura amichevole è retto dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Sezione 3: Collaborazione tra le autorità
Art. 10 Informazione delle autorità fiscali svizzere 1 La SFI informa le autorità fiscali competenti per la riscossione delle imposte oggetto della procedura amichevole (autorità fiscali competenti) sulle richieste di apertura di una tale procedura presentate in Svizzera o nell’altro Stato. 2 Se la procedura amichevole riguarda l’imposizione in Svizzera, la SFI offre alle autorità fiscali competenti l’opportunità di esprimere un parere.
3 Le autorità fiscali competenti possono chiedere un colloquio con la SFI.
Art. 11 Assistenza amministrativa 1 Le autorità fiscali dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, l’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC) e la SFI si prestano reciproca assistenza nell’esecuzione della procedura amichevole; esse si scambiano le notificazioni oppor- tune, si comunicano vicendevolmente le informazioni necessarie e si concedono reci- procamente la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito. 2 Le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni prestano alla SFI assistenza amministrativa se l’esecuzione della procedura amichevole lo esige. Soggiacciono allo stesso obbligo di assistenza gli organi di cor- porazioni e stabilimenti, nella misura in cui svolgono compiti di amministrazione pub- blica.
3 RS 172.021
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3 Gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito sono esonerati dall’obbligo di informare e di comunicare per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.
Sezione 4: Esecuzione della procedura amichevole
Art. 12 Status e obbligo di collaborare del richiedente 1 Nell’esecuzione della procedura amichevole il richiedente non ha qualità di parte. Non può consultare gli atti ufficiali della procedura né partecipare alla procedura. La SFI fornisce informazioni al richiedente, sempre che la convenzione applicabile lo consenta. 2 Durante la procedura amichevole la SFI può chiedere al richiedente ulteriori infor- mazioni e documenti. Con il consenso del richiedente, la SFI può svolgere un’ispe- zione oculare, se del caso in collaborazione con l’autorità competente dell’altro Stato, se ciò serve all’accertamento dei fatti.
Art. 13 Delega della conduzione dei negoziati 1 La SFI può coinvolgere nella procedura amichevole un’autorità di uno Stato che non è parte della convenzione applicabile o delegare a tale autorità la conduzione dei ne- goziati. 2 Per tutelare gli interessi della Svizzera, la SFI può assumere la conduzione dei ne- goziati in una procedura amichevole per conto di un altro Stato, anche se la Svizzera non è parte della convenzione applicabile.
Art. 14 Conclusione della procedura amichevole 1 La procedura amichevole si chiude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente dell’altro Stato (accordo amichevole).
2 Contro l’accordo amichevole non è dato alcun rimedio giuridico.
Art. 15 Consenso all’attuazione 1 Nella misura in cui deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione in Svizzera (per- sona interessata). 2 Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti.
Art. 16 Convenzione interna 1 Una convenzione tra l’autorità fiscale competente e la SFI sull’imposizione in Sviz- zera della persona interessata è equiparata a un accordo amichevole se tale conven- zione permette di evitare una procedura amichevole.
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2 La convenzione interna necessita il consenso della persona interessata.
3 Dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nella convenzione. Si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già interposti.
Art. 17 Spese e indennità
1 Per l’esecuzione della procedura amichevole non sono addossate spese.
2 Non sono versate indennità.
Sezione 5: Attuazione dell’accordo amichevole
Art. 18 Principi 1 La SFI comunica l’accordo amichevole vincolante all’autorità fiscale competente.
2 L’autorità fiscale competente attua d’ufficio l’accordo amichevole.
3 Le procedure di ricorso relative all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole de- vono essere chiuse prima dell’attuazione dell’accordo oppure con l’attuazione dello stesso. 4 I versamenti di compensazione a società estere associate che le società svizzere de- vono effettuare in seguito a rettifiche di utili operate all’estero non sono soggetti all’imposta preventiva se avvengono sulla base di un accordo amichevole o di una convenzione interna.
Art. 19 Decisione di attuazione 1 Se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo (decisione di attuazione). 2 La persona interessata fornisce all’autorità fiscale competente tutte le informazioni necessarie all’attuazione e, su domanda, presenta i documenti richiesti. 3 Alla pronuncia della decisione di attuazione sono inoltre applicabili le disposizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronun- ciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione. 4 Contro la decisione di attuazione possono essere interposti gli stessi rimedi giuridici dati contro la decisione dell’autorità fiscale competente che ha o avrebbe riguardato l’oggetto della decisione di attuazione. 5 Le pretese dell’autorità fiscale competente o della persona interessata derivanti dalla decisione di attuazione si prescrivono cinque anni dopo che tale decisione è passata in giudicato. La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono rette dalle dispo- sizioni della procedura in base alla quale l’autorità fiscale competente ha o avrebbe pronunciato la decisione riguardante l’oggetto della decisione di attuazione.
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Art. 20 Decisioni e sentenze passate in giudicato Una decisione o sentenza passata in giudicato non è esecutiva per quanto riguarda l’oggetto della decisione di attuazione.
Art. 21 Durata dell’obbligo di attuazione 1 L’autorità fiscale competente attua l’accordo amichevole se la richiesta di esecu- zione della procedura amichevole è presentata in Svizzera o all’estero, secondo le mo- dalità previste dalla convenzione, entro dieci anni dopo la notificazione della deci- sione o sentenza che riguarda l’oggetto della decisione di attuazione. 2 In tutti gli altri casi, l’obbligo dell’autorità fiscale competente di attuare l’accordo amichevole si estingue se la richiesta di esecuzione della procedura amichevole è pre- sentata più di dieci anni dopo la scadenza dell’imposta.
Art. 22 Interessi La persona interessata non ha diritto agli interessi dovuti per legge sul rimborso di imposte già pagate se: a. ha ottenuto intenzionalmente o per carente diligenza la tassazione che ha de- terminato un’imposizione non conforme alla convenzione applicabile; o b. ha omesso intenzionalmente o per carente diligenza di seguire le procedure previste per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione, ad ecce- zione delle procedure di ricorso, o le ha svolte con carente diligenza.
Art. 23 Spese e indennità 1 L’autorità fiscale competente può addossare le spese per l’attuazione alla persona interessata, se quest’ultima avrebbe potuto evitare la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva ragionevolmente esigere.
2 Per l’attuazione dell’accordo amichevole non sono versate indennità.
Capitolo 3: Sgravio dell’imposta preventiva, infrazioni in relazione alle imposte riscosse alla fonte sui redditi di capitali Sezione 1: Sgravio dell’imposta preventiva
Art. 24 Organizzazione 1 L’AFC è competente per l’esecuzione della procedura di sgravio dell’imposta pre- ventiva. 2 L’AFC disciplina le modalità per far valere il diritto allo sgravio dell’imposta pre- ventiva. Stabilisce la piattaforma da utilizzare per la trasmissione elettronica delle istanze di rimborso.
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Art. 25 Obbligo di collaborare 1 Chi presenta un’istanza di sgravio dell’imposta preventiva indica all’AFC tutti i fatti che possono essere rilevanti per lo sgravio della stessa e, su domanda, presenta i documenti necessari. 2 L’AFC respinge l’istanza se l’istante non adempie l’obbligo di collaborare e se essa non può accertare il diritto allo sgravio in assenza delle informazioni richieste.
Art. 26 Comunicazione e decisione
1 Se respinge un’istanza, in tutto o in parte, l’AFC lo comunica all’istante.
2 Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’AFC e la controversia non può essere composta in altro modo, l’istante può chiedere una decisione all’AFC. 3 Ogni rimborso non fondato su una decisione è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso. Trascorsi tre anni dal rimborso, il controllo può essere operato soltanto in relazione a un procedimento penale secondo l’articolo 28.
Art. 27 Termini per le istanze di rimborso 1 Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.
2 Un nuovo termine di 60 giorni per presentare l’istanza decorre dal pagamento
dell’imposta se: a. l’imposta preventiva è stata pagata e trasferita soltanto in forza di una conte- stazione fatta dall’AFC; e b. il termine di cui al capoverso 1 è già trascorso o mancano meno di 60 giorni alla sua scadenza.
Sezione 2: Disposizioni penali in relazione alle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali
Art. 28 Rimborso ingiustificato dell’imposta preventiva svizzera Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene a torto o per un ammontare non giustificato un rimborso dell’impo- sta preventiva svizzera previsto da una convenzione internazionale in ambito fiscale, è punito con una multa sino a 30 000 franchi o sino al triplo dell’illecito profitto, se questo supera 30 000 franchi.
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Art. 29 Messa in pericolo dell’imposta preventiva svizzera È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negli- genza: a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di rimborso dell’imposta preventiva svizzera o presenta a tale occasione documenti falsi per giustificare fatti rilevanti; b. fornisce informazioni inesatte come istante o terza persona tenuta a dare in- formazioni; c. fa valere pretese ingiustificate o già soddisfatte.
Art. 30 Computo ingiustificato dell’imposta residua estera Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, ottiene un computo ingiustificato dell’imposta residua estera, è punito con una multa sino a 30 000 franchi o sino al triplo dell’illecito profitto, se questo supera
30 000 franchi.
Art. 31 Messa in pericolo delle imposte svizzere sul reddito e sull’utile È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente o per negli- genza: a. fornisce dati falsi o tace fatti rilevanti in un’istanza di computo dell’imposta residua estera o presenta a tale occasione documenti falsi per giustificare fatti rilevanti; b. fornisce informazioni inesatte come istante; c. fa valere pretese relative al computo dell’imposta ingiustificate o già soddi- sfatte; d. intralcia, impedisce o rende impossibile l’esecuzione conforme di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali.
Art. 32 Denuncia all’AFC Se un’infrazione secondo l’articolo 30 o 31 è commessa in una procedura di tassa- zione dinanzi a un’autorità cantonale, quest’ultima la denuncia all’AFC.
Art. 33 Procedimento penale e competenza 1 Alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è applicabile la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.
4 RS 313.0
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Capitolo 4: Segreto
Art. 34 1 Chiunque è incaricato dell’esecuzione di una convenzione internazionale in ambito fiscale o della presente legge o vi partecipa, è tenuto a mantenere nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti.
2 L’obbligo del segreto non si applica:
a. alla trasmissione di informazioni a un altro Stato secondo la convenzione applicabile; b. alle informazioni e alla trasmissione di informazioni se esiste una base legale nel diritto federale.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 35 Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina:
a. la procedura per lo sgravio delle imposte svizzere riscosse alla fonte sui redditi di capitali previsto da un trattato internazionale; b. la procedura per il computo delle imposte riscosse dall’altro Stato contraente sulle imposte dovute in Svizzera previsto da un trattato internazionale; c. le condizioni alle quali uno stabilimento d’impresa svizzero di un’impresa estera può chiedere il computo d’imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili; d. l’assoggettamento alla giurisdizione amministrativa federale delle decisioni pronunciate dall’AFC in virtù della convenzione applicabile e aventi per oggetto imposte dell’altro Stato contraente; esso parifica, per la loro esecu- zione, tali decisioni alle decisioni concernenti le imposte federali. 2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni processuali. 3 Il DFF disciplina, d’intesa con i Cantoni, la loro partecipazione ai pagamenti garan- titi dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù di una convenzione in ambito fiscale.
Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 La legge federale del 22 giugno 19515 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è abrogata.
5 RU 1951 917; 2013 231; 2017 5517; 2019 2395
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2 La legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 83 lett. y Il ricorso è inammissibile contro: y. le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle proce- dure amichevoli per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale.
Art. 37 Disposizione transitoria Gli articoli 18–23 si applicano all’attuazione degli accordi amichevoli comunicati dalla SFI all’autorità fiscale competente dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 38 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021 Consiglio nazionale, 18 giugno 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
il 7 ottobre 20217.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
10 novembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
6 RS 173.110 7 FF 2021 1497