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AS 2021 780

AS 2021 780

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 27 novembre 2021

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 cpv. 2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201, ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è sostituito dalla ver- sione qui annessa.

II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 26 novembre 2021 alle ore 18.002.

27 novembre 2021 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter

1 RS 818.101.24 2 Pubblicazione urgente del 27 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-3940 RU 2021 780

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 780

Allegato 3 (art. 9 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Il traffico delle persone dai seguenti Stati in Svizzera è vietato: – Botswana – Eswatini – Lesotho – Mozambico – Namibia – Sudafrica – Zimbabwe