AS 2021 780
AS 2021 780
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)
Modifica del 27 novembre 2021
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 9 cpv. 2 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è sostituito dalla ver- sione qui annessa.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 26 novembre 2021 alle ore 18.002.
27 novembre 2021 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter
1 RS 818.101.24 2 Pubblicazione urgente del 27 novembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2021-3940 RU 2021 780
Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 780
Allegato 3 (art. 9 cpv. 3)
Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone
Il traffico delle persone dai seguenti Stati in Svizzera è vietato: – Botswana – Eswatini – Lesotho – Mozambico – Namibia – Sudafrica – Zimbabwe