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AS 2021 855

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina (O-Ucraina)

Proroga del 10 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, ordina:

I L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 7

7 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2023.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2022.

10 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr