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AS 2022 183

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. Correzione

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (RU 2022 151; RS 946.231.176.72)

Art. 20 cpv. 1 e 21 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 23 cpv. 1

Invece di: 1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federa- zione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

Leggasi: 1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

18 marzo 2022 Cancelleria federale

2022-0875 RU 2022 183

O che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. RU 2022 183 Correzione

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