AS 2022 337
Ordinanza del DFI sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. b
3 La presente ordinanza non si applica:
b. alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali secondo l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE).
Art. 3 cpv. 2bis
2bis In deroga al capoverso 2, i composti di cui all’allegato 1 ODPPE3 autorizzati per la categoria alimentare «sostituto di un’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso» sono ammessi nelle derrate alimentari dotate di un’indicazione sulla salute per la categoria alimentare «sostituto di un pasto per il controllo del peso» di cui all’allegato 14 dell’ordinanza del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).
Art. 4 cpv. 1 e 2
1 L’aggiunta di vitamine, sali minerali o altre sostanze deve essere dosata in modo che sia contenuta una quantità significativa di tali sostanze. La quantità è considerata significativa quando soddisfa i requisiti di cui all’allegato 10 parte A numero 2 OID5.
2 Per l’aggiunta di vitamine e sali minerali valgono per ogni razione giornaliera di cui all’allegato 7 le quantità massime di cui all’allegato 1. Si può derogare dalle quantità massime di cui all’allegato 1 se la quantità minima è utilizzata e non viene superata secondo le condizioni di utilizzo di cui all’allegato 14 OID per l’indicazione sulla salute per la categoria alimentare «sostituto di un pasto per il controllo del peso».
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.
31 maggio 2022 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |