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AS 2022 353

Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 25 settembre 20201 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre),

ordina:

Sezione 1: Restrizioni di accesso per utilizzatori privati

Art. 1 Definizione di utilizzatore privato

(art. 2 lett. c LPre)

Conformemente all’articolo 2 lettera c LPre s’intende per:

  • a. uso a fini di formazione o di ricerca: l’uso di un precursore nell’ambito dell’insegnamento o della ricerca negli istituti di formazione quali scuole o scuole universitarie;

  • b. uso nell’ambito di un’attività di pubblica utilità: l’uso di un precursore da parte di un’istituzione di pubblica utilità per l’esercizio di un’attività commerciale.

Art. 2 Restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 1 e 2 LPre)

I precursori soggetti a restrizioni di accesso sono stabiliti nell’allegato 1.

Per ciascun precursore di cui all’allegato 1 è stabilito il livello di accesso applicabile ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre, in funzione della sua concentrazione:

  • a. accesso libero;

  • b. accesso soggetto ad autorizzazione;

  • c. accesso vietato.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) definisce i precursori soggetti a restrizioni di accesso che, fino a una determinata quantità massima e concentrazione, possono essere acquistati in un negozio specializzato senza autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 3 cpv. 2 lett. d LPre). Esso consulta previamente le organizzazioni dei negozi specializzati.

Per negozi specializzati s’intendono:

  • a. farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere di cui all’articolo 4 lettere i e j della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici;

  • b. drogherie con autorizzazione cantonale.

Art. 3 Deroghe alle restrizioni di accesso

(art. 3 cpv. 3 e 4 LPre)

Sono considerati oggetti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo LPre i prodotti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim).

Conformemente all’articolo 3 capoverso 4 LPre sono esclusi dalle restrizioni di accesso:

  • a. i medicamenti per uso umano e veterinario delle categorie di dispensazione A, B e D secondo gli articoli 41–43 dell’ordinanza del 21 settembre 20184 sui medicamenti;

  • b. i pezzi pirotecnici;

  • c. i fiammiferi;

  • d. le capsule a percussione per giocattoli.

Sezione 2: Autorizzazioni di acquisto e autorizzazioni eccezionali

Art. 4 Presentazione della domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 2 LPre)

La domanda di autorizzazione di acquisto può essere presentata nel portale online dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) o per posta.

Art. 5 Indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione di acquisto

(art. 6 cpv. 3 e 26 LPre)

Quando presenta la domanda di autorizzazione di acquisto, il richiedente deve fornire a fedpol le indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPre e il suo numero d’assicurato AVS.

Rientrano nelle generalità di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre:

  • a. il nome e il cognome completi;

  • b. la data di nascita;

  • c. il luogo di nascita;

  • d. per i cittadini svizzeri, il luogo o i luoghi d’origine e per gli stranieri, la cittadinanza;

  • e. l’indirizzo di domicilio completo;

  • f. l’indirizzo di recapito, se diverso da quello di domicilio.

Art. 6 Rilascio dell’autorizzazione di acquisto

(art. 8 LPre)

Fedpol stabilisce nell’autorizzazione di acquisto:

  • a. le indicazioni sui precursori (art. 11) oggetto dell’autorizzazione di acquisto;

  • b. la durata di validità dell’autorizzazione;

  • c. il numero dell’autorizzazione.

L’autorizzazione di acquisto vale tre anni. In casi eccezionali può essere rilasciata per un periodo più breve.

Se la domanda è stata presentata per via elettronica, anche l’autorizzazione sarà rilasciata così.

Art. 7 Verifica dell’autorizzazione di acquisto

(art. 9 cpv. 1 LPre)

Fedpol può verificare periodicamente l’autorizzazione di acquisto. La verifica ogni qual volta, per il numero dell’autorizzazione corrispondente, nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LPre (sistema d’informazione sui precursori) viene registrata la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale

(art. 10 LPre)

Fedpol rilascia un’autorizzazione eccezionale se per un determinato uso previsto un utilizzatore privato ha assolutamente bisogno di un precursore di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre e se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 7 LPre.

L’utilizzatore privato deve comprovare l’uso previsto indicato del precursore.

Fedpol rilascia l’autorizzazione eccezionale di norma per tre anni. In singoli casi può fissare una durata di validità più breve.

Per il resto si applicano gli articoli 4–7.

Sezione 3: Importazione ed esportazione da parte di utilizzatori privati

(art. 11 cpv. 1 lett. b e 12 cpv. 1 lett. b LPre)

Art. 9

Le indicazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 12 capoverso 1 lettera b LPre devono essere registrate nel portale online di fedpol prima dell’importazione o dell’esportazione.

Le indicazioni sull’importazione secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre sono le seguenti:

  • a. l’indicazione se l’importazione avviene nel traffico passeggeri o mediante ordinazione;

  • b. in caso d’importazione nel traffico passeggeri, la data dell’importazione;

  • c. in caso d’importazione mediante ordinazione, la data dell’ordinazione e il Paese di provenienza.

La data dell’esportazione rientra nelle indicazioni sull’esportazione secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 4 LPre.

Sezione 4: Messa a disposizione sul mercato

Art. 10 Obblighi per la fornitura a utilizzatori privati

(art. 14 LPre)

Chiunque intende fornire a utilizzatori privati precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre, deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d’informazione sui precursori.

La verifica dell’identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d’identità ufficiale in corso di validità di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre. Il DFGP può ammettere altri tipi di documenti d’identità.

I punti vendita che accettano ordinazioni online possono verificare l’identità dell’utilizzatore privato con altri metodi equivalenti.

Chiunque fornisce un precursore non soggetto ad autorizzazione secondo l’articolo 2 capoversi 3 e 4, non è tenuto a verificare l’identità dell’utilizzatore privato né a registrare la fornitura. Deve informare quest’ultimo in merito al divieto di alienare il precursore ad altri utilizzatori privati (art. 5 LPre) e all’obbligo di registrare le indicazioni necessarie prima di un’eventuale esportazione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPre).

Art. 11 Indicazioni da registrare nel sistema d’informazione sui precursori

(art. 14 LPre)

Rientrano nelle indicazioni sul precursore di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera c LPre:

  • a. il tipo di precursore;

  • b. la sua concentrazione;

  • c. la quantità fornita.

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1 può essere registrata la denominazione del prodotto che contiene il precursore fornito.

La data della fornitura rientra nelle indicazioni sulla fornitura secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LPre.

Art. 12 Informazione nella catena di fornitura

(art. 15 LPre)

L’informazione di cui all’articolo 15 LPre deve essere fornita in una forma comprovabile, nello specifico:

  • a. mediante contrassegno sul prodotto stesso;

  • b. sulla scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 18–23 OPChim; o

  • c. su un altro documento di accompagnamento.

Sezione 5: Comunicazione elettronica con fedpol

Art. 13 Utilizzatori privati

Per accedere al portale online di fedpol gli utilizzatori privati devono disporre di un conto utente personale.

Affinché l’utilizzatore privato possa aprire un conto utente personale, fedpol può chiedere le seguenti indicazioni:

  • a. le indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera a LPre;

  • b. l’indirizzo di posta elettronica personale;

  • c. un numero di telefono personale abilitato alla ricezione di SMS.

Fedpol può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica personale e il numero di telefono personale unicamente per la gestione del conto utente. L’utilizzatore privato può autorizzare fedpol a utilizzarli anche per contattarlo.

Art. 14 Punti vendita

Chiunque fornisce a utilizzatori privati precursori di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LPre (punto vendita) deve chiedere a fedpol un accesso elettronico al sistema d’informazione sui precursori e produrre le indicazioni necessarie per l’autentificazione del punto vendita e della persona che forniscono il precursore.

Sezione 6: Trattamento dei dati e sistema d’informazione

Art. 15 Accesso automatico ai sistemi d’informazione

(art. 18 cpv. 1 LPre)

Fedpol può prevedere che la consultazione elettronica dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 18 capoverso 1 LPre si attivi automaticamente.

Art. 16 Contenuto del sistema d’informazione sui precursori

(art. 22 LPre)

Le generalità delle persone che segnalano eventi sospetti non sono registrate nel sistema d’informazione sui precursori. Possono esservi registrati i recapiti di tali persone.

I risultati scaturiti dalle informazioni raccolte in virtù degli articoli 18, 19 e 29 LPre possono essere registrati nel sistema d’informazione sui precursori se:

  • a. un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale è stata rifiutata o revocata perché sussiste un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre; o

  • b. è pervenuta una segnalazione di eventi sospetti.

Rientrano nelle informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre:

  • a. le sentenze penali e le decisioni penali comunicate a fedpol in virtù dell’articolo 20 LPre o pronunciate da fedpol nella procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 31–37 LPre, in forma non anonimizzata;

  • b. altre informazioni su eventi con precursori o sostanze esplodenti, in forma anonimizzata.

Le informazioni di cui al capoverso 3 lettera b non devono essere anonimizzate se, per il medesimo evento, la persona in questione è oggetto di una sentenza penale o di una decisione penale di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 17 Accesso al sistema d’informazione sui precursori

Hanno accesso ai dati del sistema d’informazione sui precursori unicamente i servizi di fedpol competenti per il trattamento di domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per la verifica di tali autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti. Sono fatti salvi gli accessi e le segnalazioni in virtù degli articoli 24 e 25 LPre.

Art. 18 Accesso delle autorità nei settori armi ed esplosivi

(art. 24 cpv. 1 lett. a LPre)

Mediante procedura di richiamo, i servizi seguenti possono accedere al sistema d’informazione sui precursori per adempiere i seguenti compiti:

  • a. le autorità cantonali competenti per il rilascio di permessi d’acquisto di armi e di altre autorizzazioni secondo la legge del 20 giugno 19975 sulle armi (LArm) e l’ordinanza del 2 luglio 20086 sulle armi (OArm), per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di tali autorizzazioni;

  • b. l’Ufficio centrale di cui all’articolo 31c LArm, per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di autorizzazioni secondo la LArm e l’OArm;

  • c. le autorità cantonali d’esecuzione di cui all’articolo 42 capoverso 2 della legge del 25 marzo 19777 sugli esplosivi (LEspl), per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di permessi d’acquisto (art. 12 LEspl) e permessi d’uso (art. 14 LEspl);

  • d. l’Ufficio centrale di cui all’articolo 33 capoverso 1 LEspl, per esaminare i motivi d’impedimento al rilascio di autorizzazioni di fabbricazione e d’importazione secondo la LEspl.

L’accesso di cui al capoverso 1 può comprendere le informazioni seguenti:

  • a. le generalità di persone alle quali è stata rifiutata o revocata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale per uno dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre, oppure che sono state oggetto di misure adottate a causa di eventi sospetti;

  • b. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre.

Art. 19 Accesso della polizia e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

(art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPre)

Mediante procedura di richiamo, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), la Polizia giudiziaria federale e i corpi di polizia cantonali possono accedere alle informazioni di cui all’articolo 22 lettera a LPre e alle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate, per verificare se a una persona è stata rilasciata un’autorizzazione di acquisto o un’autorizzazione eccezionale e se la fornitura, l’importazione o l’esportazione di un precursore è stata registrata correttamente.

Mediante procedura di richiamo, l’UDSC può accedere alle generalità delle persone di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPre.

Art. 20 Accesso delle autorità cantonali d’esecuzione

(art. 24 cpv. 1 lett. c LPre)

Mediante procedura di richiamo, le autorità cantonali possono accedere ai dati registrati nel sistema d’informazione sui precursori se:

  • a. sono competenti per l’esecuzione dei controlli a campione presso i punti vendita;

  • b. nell’ambito dei loro accertamenti, partecipano all’esecuzione della LPre.

Art. 21 Cancellazione delle informazioni

(art. 27 LPre)

Le informazioni contenute nel sistema d’informazione sui precursori sono cancellate come segue:

  • a. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera a LPre: dopo dieci anni;

  • b. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera b LPre:

    1. se l’autorizzazione è stata rilasciata: 15 anni dopo la scadenza della sua validità,

    2. se l’autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre: 30 anni dopo il rifiuto o la revoca,

    3. se l’autorizzazione è stata rifiutata o revocata per un altro motivo: 15 anni dopo il rifiuto o la revoca;

  • c. le informazioni di cui all’articolo 22 lettere c e d LPre:

    1. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che non hanno condotto all’adozione di misure: dopo 15 anni,

    2. in caso di segnalazioni di eventi sospetti che hanno condotto all’adozione di misure: dopo 30 anni;

  • d. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera e LPre: secondo le norme sulla cancellazione di cui alle lettere b e c;

  • e. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre:

    1. le sentenze penali e le decisioni penali nell’ambito delle quali è pronunciata una pena pecuniaria o detentiva oppure una misura privativa della libertà: dopo 30 anni,

    2. altre informazioni di cui all’articolo 22 lettera f LPre: dopo 15 anni;

  • f. le informazioni di cui all’articolo 22 lettera g LPre:

    1. le decisioni con le quali è rifiutata o revocata un’autorizzazione per un motivo d’impedimento di cui all’articolo 7 capoverso 2 LPre: dopo 30 anni,

    2. altre decisioni: dopo 15 anni.

Sezione 7: Controlli presso i punti vendita

(art. 28 cpv. 3 LPre)

Art. 22

Il Cantone designa le autorità cantonali che eseguono i controlli a campione presso i punti vendita su incarico di fedpol.

Fedpol consulta previamente le autorità cantonali competenti prima di incaricarle dell’esecuzione dei controlli.

Sezione 8: Emolumenti

Art. 23 Emolumenti per autorizzazioni e altre decisioni

(art. 30 cpv. 1 LPre)

Fedpol riscuote gli emolumenti seguenti per il rilascio di autorizzazioni e l’emanazione di altre decisioni:

  • a. per le autorizzazioni di acquisto:

    1. se la domanda è stata presentata per via elettronica: 30 franchi,

    2. se la domanda è stata presentata per posta: 40 franchi;

  • b. per le autorizzazioni eccezionali:

    1. se la domanda è stata presentata per via elettronica: da 60 a 500 franchi,

    2. se la domanda è stata presentata per posta: da 70 a 510 franchi;

  • c. per altre decisioni: da 100 a 3000 franchi.

All’emolumento di cui al capoverso 1 lettera c possono aggiungersi eventuali esborsi secondo l’articolo 6 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 24 Altri emolumenti

(art. 30 cpv. 2 e 3 LPre)

Se durante un controllo a campione presso un punto vendita sono state constatate irregolarità, per l’esecuzione del controllo e per eventuali controlli successivi fedpol riscuote emolumenti tra i 200 e i 500 franchi per controllo.

La riscossione di emolumenti per i controlli eseguiti dai Cantoni durante i quali sono state constatate irregolarità è retta dal diritto cantonale.

Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati fedpol riscuote gli emolumenti seguenti:

  • a. per piccoli quantitativi: 100 franchi;

  • b. per quantitativi più elevati: l’emolumento corrisponde alle spese effettive.

La riscossione di emolumenti per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti è retta dal diritto cantonale se la confisca è stata eseguita da un Cantone.

Se, considerate le circostanze, la riscossione di emolumenti ai sensi del capoverso 1 o 3 sembra inopportuna, fedpol può ridurre l’emolumento o rinunciare completamente a riscuoterlo.

Art. 25 Determinazione dell’emolumento entro i limiti del quadro tariffario

L’emolumento è fissato entro i limiti del quadro tariffario di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 24 capoverso 1 in funzione dell’entità e della complessità della questione. Nel caso dell’articolo 23 capoverso 1 lettera b, l’emolumento va fissato così da essere proporzionale all’utilità dell’autorizzazione eccezionale per il richiedente.

Art. 26 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’OgeEm.

Sezione 9: Procedura penale amministrativa

Art. 27 Pronuncia di avvertimenti

Nei decreti di abbandono possono essere pronunciati avvertimenti retti dagli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 o 35 capoverso 3 LPre.

Art. 28 Spese procedurali

L’importo delle tasse di decisione e di stesura nonché dei disborsi è retto dall’ordinanza del 25 novembre 19749 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

I disborsi contemplano anche le spese per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati. L’articolo 24 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.

Art. 29 Spese ripetibili accordate alle parti e indennità accordate ai difensori d’ufficio

Per la determinazione delle spese ripetibili da accordare alle parti, le spese della difesa sono calcolate conformemente al regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 201010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF). Per il resto, l’importo delle spese ripetibili accordate alle parti è retto dall’ordinanza del 25 novembre 197411 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.

L’importo delle indennità accordate ai difensori d’ufficio è retto dal RSPPF.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 30 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023

25 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 2 cpv. 1 e 2)

Livelli di accesso applicabili ai precursori soggetti a restrizioni di accesso in funzione della loro concentrazione

I livelli di accesso di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c LPre applicabili ai precursori soggetti a restrizioni di accesso secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPre sono stabiliti, in funzione della loro concentrazione, come segue:

Precursore

Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso libero»

Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione»

Concentrazioni (1) alle quali si applica il livello di accesso «accesso vietato»

Perossido di idrogeno

fino al 12 %

> dal 12 % al 35 %

> 35 %

Nitrometano

fino al 16 %

> 16 %

Acido nitrico

fino al 3 %

> dal 3 % al 10 %

> 10 %

Clorato di potassio (2)

fino al 40 %

> 40 %

Perclorato di potassio (2)

fino al 40 %

> 40 %

Clorato di sodio (2)

fino al 40 %

> 40 %

Perclorato di sodio (2)

fino al 40 %

> 40 %

Nitrato di ammonio (3)

fino al 45,7 %

> 45,7 %

(1) Le concentrazioni indicate si riferiscono alla frazione di massa (w/w).

(2) Il livello di accesso «accesso vietato» si applica anche a miscele contenenti diversi dei clorati e perclorati elencati, se la loro concentrazione totale supera il valore soglia del 40 per cento.

(3) Per il nitrato di ammonio il valore soglia del 45,7 per cento corrisponde a un tenore di azoto del 16 per cento.

(art. 30)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200612

Art. 9 lett. b n. 8

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

  • b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

    1. il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202013 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre): esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

Art. 10 lett. b n. 8

La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo:

  • b. i seguenti servizi di fedpol:

    1. il servizio competente per l’adempimento dei compiti secondo la LPre14: esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito del trattamento delle domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, della verifica di tali autorizzazioni e del trattamento di segnalazioni di eventi sospetti;

2. Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità15

Allegato 1, Abbreviazioni, Fedpol Pol

  • Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione e come servizio competente per l’esecuzione della legge federale del 25 settembre 202016 sui precursori di sostanze esplodenti (art. 12 cpv. 2 lett. a, d ed f nonché cpv. 3 LDI)

3. Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia17

Art. 10 cpv. 16

16 Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202018 sui precursori di sostanze esplodenti, sempreché quest’ultima non designi un altro servizio competente.

4. Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali19

Allegato, n. 22bis

  • 22bis. Legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, articolo 20 (RS 941.42)

5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200820

Sostituzione di un’espressione

All’articolo 11 capoverso 1 lettere c, d, f (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e h «dell’ufficio federale» è sostituito con «di fedpol».

Art. 11 cpv. 1 lett. k

1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali:

  • k. il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202021 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

6. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201622

Art. 4 cpv. 1 lett. n e 2 lett. abis

1 Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL:

  • n. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;

2 Nell’ambito dei loro compiti legali, anche le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire le segnalazioni direttamente nel RIPOL:

  • abis. fedpol, in qualità di autorità penale amministrativa, per gli scopi di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;

Art. 6 cpv. 1 lett. a e abis

1 Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente i dati mediante procedura di richiamo:

  • a. il Ministero pubblico della Confederazione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché le autorità di polizia dei Cantoni: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti;

  • abis. fedpol:

    1. in qualità di autorità penale amministrativa: in relazione a segnalazioni di persone e di reati non chiariti,

    2. per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 202023 sui precursori di sostanze esplodenti: in relazione a segnalazioni di persone e di documenti d’identità;

7. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 200824

Nell’allegato 2 «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Esplosivi e Armi».

8. Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul Registro nazionale di polizia25

Art. 5 cpv. 1 lett. n

1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

  • n. il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202026 sui precursori di sostanze esplodenti.

Nell’allegato «Ufficio centrale Armi, Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Uffici centrali Armi ed Esplosivi».

9. Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi27

Art. 61 cpv. 1a

1a Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 202028 sui precursori di sostanze esplodenti.

Allegato 3, Tabella «Sistemi di polizia e identificazione fedpol»

Sistemi di polizia e identificazione fedpol

DEWA

DEWS

DEBBWA

DAWA

DARUE

DANTRAG

Sistema d’informazione di cui all’art. 32a cpv. 3 LArm

Ufficio centrale Armi

B

B

B

B

B

B

Aa

Ufficio centrale Esplosivi

A

A

10. Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi29

Titolo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica» è sostituito con «Ufficio centrale Esplosivi».

2 In tutta l’ordinanza «UCEP» è sostituito con «UCE».

Art. 8 cpv. 2 lett. b

2 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

  • b. a eccezione dell’articolo 19, agli esplosivi destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall’esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe;

Art. 24 cpv. 3 lett. b

3 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici:

  • b. destinati a essere utilizzati dalla polizia, dall’esercito o dalle amministrazioni militari federali e cantonali o dalle loro regìe.

Art. 37

Abrogato

Art. 60 cpv. 1

Per principio, il Cantone di domicilio ritira il permesso quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d’impedimento di cui all’articolo 14a capoverso 1 LEspl.

Art. 117c lett. c

Abrogata

Art. 117d capoverso 2

Abrogato

Art. 117e cpv. 1 lett. a

Le seguenti autorità possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati in BARBARA:

  • a. l’Ufficio centrale Esplosivi;

Art. 119f Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2022

I dati di cui agli articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 contenuti in BARBARA al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2022, sono trasferiti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 202030 sui precursori di sostanze esplodenti (LPre) (art. 22 lett. f LPre).

Allegato 17, Tabella «Autorità cantonali competenti»

Abrogata

(art. 11 cpv. 6)

N. 1.1 e 1.2

1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)

Capo PGF + specialista

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Ufficiale inquirente

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo commissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Inquirente

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Collab. specialista, coordinatore, responsabile d’intervento, addetto all’osservazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

D

Capo + collab. Polizia scientifica

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. commissariato Controllo
JANUS & IPAS

D

G

D

D

G

A*

A*

A*

A

A

Mandante del progetto

D

G

D

D

G

A*

A*

A*

A

G

SCOCI

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

Capo CIP

A*

A

G

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore,
collab.)

A*

A

G

Settore Sostegno alla conduzione

A*

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

fedpol – Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico)

D

G

D

D

G

G

D

D

D

D

D

D

Sezione Tifoseria violenta

G

G

G

G

G

A*

A*

A*

A

G

  • Ufficio centrale Armi

A*

A

G

Ufficio centrale Esplosivi

G

G

A*

A

G

KILA

A

G

Capo + collab. Servizi AFIS DNA

A

Capo + collab. AFIS I - III

A

Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA

A

Capo + suppl. divisione principale Servizi

A

Segreteria divisione principale Servizi

A

Capo + collab. N-SIS

A

Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia

A

Capo + collab. Sistemi di polizia I

A

Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL

G

A

Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL

A

Capo + suppl. divisione Documenti d’identità e compiti speciali

A

fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore

A*

A

G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

A*

A

G

Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell’aviazione

A*

A

G

Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali

A

fedpol – Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

Servizio giuridico

G

A

G

Capo + collab. MROS

G

A*

A

G

SIC

Valutazione / Analisi

G

G

G

A

G

Servizio degli stranieri

G

A

G

Acquisizione

G

G

G

A

G

Rilevamento dei dati / smistamento

A*

A

G

Capo + collab. SIC

A

G

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

A

Settore Sicurezza

P

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

CSI – DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

G

D

D

G

D

D

D

D

A

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

A

G

Collab. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

A

G

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

A

G

Assist. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

A

G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

A

G

Assistenza logistica e amministrativa

A

G

Redattore web cantonale

A

D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali

P

G

G

A

G

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

G

G

A

G

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

A

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

A*

A

Amministrazione federale delle dogane

Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF

P

A

G

Centrali d’intervento, cdi reg CGCF

P

A

G

Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF

P

A

G

Uffici di collegamento/CCPD, CGCF

P

A

G

Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF

P

A

G

Antifrode doganale

P

A

G

Redattore web CGCF

A

D*

Collab.

A

G

Ministero pubblico della Confederazione

Divisione Protezione dello Stato, reati speciali e criminalità organizzata

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Divisione Criminalità economica 1 + 2

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centro di competenze economia e finanza

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centro di competenze per l’assistenza giudiziaria

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Centri di competenze terrorismo e Diritto penale internazionale

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

D**

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

** = soltanto i dati che rientrano nella competenza di chi dirige il procedimento

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo dei dati

Consegna
all’Archivio federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS

G

D

G

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

Archivista fedpol

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)

Capo PGF + specialista

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Ufficiale inquirente

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Assist. ufficiale inquirente + assist. capodivisione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo commissariato + suppl.

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Inquirente

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Collab. divisione Coordinazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Collab. specialista, coordinatore, responsabile d’intervento, addetto all’osservazione

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. commissariato Moneta falsa

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

D

Capo + collab. Polizia scientifica

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Analista PGF

A*

G

A*

A*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Superuser PGF

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. commissariato Controllo
JANUS & IPAS

D

G

D

D

G

A*

A*

A*

A

A

Mandante del progetto

D

D

D

G

A*

A*

A*

A

G

SCOCI

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)

Capo CIP

A*

A

G

Cooperazione operativa di polizia (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Cooperazione operativa di polizia (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Centrale operativa (utenti)

A*

G

A*

A*

G

A*

A*

A*

A

G

Centrale operativa (superuser)

D*

G

D*

D*

G

G

A*

A*

A*

A

G

Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)

A*

A

G

Settore Sostegno alla conduzione

A*

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

fedpol – Servizi

Sistemi di polizia (analista informatico)

D

G

D

D

G

G

D

D

D

D

D

D

Sezione Tifoseria violenta

G

G

G

G

A*

A*

A*

A

G

Ufficio centrale Armi

A*

A

G

Ufficio centrale Esplosivi

G

G

A*

A

G

KILA

A

G

Capo + collab. Servizi AFIS DNA

A

Capo + collab. AFIS I - III

A

Capo + suppl. Sorveglianza laboratori DNA

A

Capo + suppl. divisione principale Servizi

A

Segreteria divisione principale Servizi

A

Capo + collab. N-SIS

A

Capo + suppl. Sistemi nazionali di polizia

A

Capo + collab. Sistemi di polizia I

A

Capo + collab. Ricerca di persone RIPOL

G

A

Capo + collab. Ricerca di oggetti RIPOL

A

Capo + suppl. divisione Documenti d’identità e compiti speciali

A

fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)

Capodivisione, redattore

A*

A

G

Capo + collab. settore Analisi dei rischi

A*

A

G

Capo + collab. divisioni Protezione persone della Confederazione e rappresentanze estere, Protezione visite e conferenze internazionali, Guardie di sicurezza dell’aviazione

A*

A

G

Capo + collab. divisione Protezione visite e conferenze internazionali

A

fedpol – Stato maggiore

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

G

Servizio giuridico

G

A

G

Capo + collab. MROS

G

A*

A

G

SIC

Valutazione / Analisi

G

G

G

A

G

Servizio degli stranieri

G

A

G

Acquisizione

G

G

G

A

G

Rilevamento dei dati / smistamento

A*

A

G

Capo + collab. SIC

A

G

Consulente per la protezione dei dati SIC

G

A

Settore Sicurezza

P

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PV

JO

AN

PR

ER

GA

Intranet

Denaro falso

Persone
e procedimenti

Valutazione PV
(interna)

Dettagli
Controllo telefonico

Dettagli
Giornale

Valutazione JO
(interna)

Analisi
(con strumenti di analisi)

Sistema di rapporti
di polizia

Verbali degli
avvenimenti
Verbali quotidiani

Gestione delle
pratiche e degli atti

Mail

Informazioni di
polizia

Tipo di denaro
falso e tecniche di
falsificazione

CSI – DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

G

D

D

G

D

D

D

D

A

D

D

Corpi cantonali di polizia della Svizzera

Superuser JANUS

D*

G

D*

D*

G

G

A

G

Collab. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

A

G

Analista

A*

G

A*

A*

G

G

A

G

Assist. dei corpi di polizia

A*

G

A*

A*

G

A

G

Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)

A

G

Assistenza logistica e amministrativa

A

G

Redattore web cantonale

A

D*

Altre autorità

Giudice istruttore + procuratore federali

P

G

G

A

G

Giudice istruttore + procuratore cantonali

P

G

G

A

G

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)

A

Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

A*

A

Amministrazione federale delle dogane

Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF

P

_–

A

G

Centrali d’intervento, cdi reg CGCF

P

A

G

Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF

P

A

G

Uffici di collegamento/CCPD, CGCF

P

A

G

Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF

P

A

G

Antifrode doganale

P

A

G

Redattore web CGCF

A

D*

Collab.

A

G

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

Servizio

PROT

ADMIN

KONTR

BAR

Verbalizzazione

Gestione
degli utenti

Controllo
dei dati

Consegna
all’Archivio federale

fedpol

Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS

G

D

G

Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

G

D

G

Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS

D

Consulente per la protezione dei dati + suppl.

G

G

G

Archivista fedpol

D

CSI-DFGP

Addetto allo sviluppo del sistema

D

D

D

D

Legenda:

G (Get)

=

consultare

A (Add)

=

consultare

registrare

modificare

A* (Add)

=

consultare

registrare

modificare*

D (Delete)

=

consultare

registrare

modificare

cancellare

D* (Delete)

=

consultare

registrare

modificare*

cancellare*

P (Registro nazionale di polizia)

=

consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa