AS 2022 46
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Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modifica del 27 gennaio 2022
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 916.443.107
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/65, GU L 11 del 18.1.2022, pag. 13
2022-0226 RU 2022 46
Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2022 46
III La presente ordinanza entra in vigore il 29 gennaio 20223.
27 gennaio 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Thomas Jemmi
3 Pubblicazione urgente del 28 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato (art. 3)
Stati membri e zone interessati
1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, di esecuzione (UE) del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della 2021/605 peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/65, GU L 11 del 18.1.2022, pag. 13
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.
Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
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Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria
Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Italia Polonia Romania Slovacchia
2 Altre zone infette
Gli Stati membri dell’UE nonché le zone infette secondo il regolamento delegato (UE) 2020/6874 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1 sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione (UE) 2022/62 del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, versione della GU L 10 del 17.1.2022, pag. 84
Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono tali zone soggette a restrizioni: Italia
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.
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3 Altre zone soggette a restrizioni
Non vi sono Stati membri dell’UE con zone soggette a restrizioni secondo il regola- mento delegato (UE) 2020/6875 ubicate al di fuori delle zone di cui al numero 1.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. b.
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