AS 2022 598
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027 e 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1008.
| Fonio (Digitaria spp.) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | esente |
1008.
| Quinoa (Chenopodium quinoa) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | esente |
1008.
| Triticale | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | esente |
1008.
| Altri cereali | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | esente |
1104.
| Altri cereali lavorati, di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 4.80 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2022.
21 ottobre 2022 | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: Christian Bock |