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AS 2022 741

Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 15 novembre 20171 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. g

1 Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d’impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:

  • g. 14 giorni di servizio per ettaro di prati rivieraschi;

Art. 5 cpv. 1

1 Le aziende agricole che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 2 novembre 20223 sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

Art. 7 cpv. 1

1 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt4 hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin