AS 2022 775
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 novembre 20171 sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 72, 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),
Art. 6 cpv. 2 lett. a
2 Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:
a. la designazione della formazione nell’ambito di una mobilitazione;
Art. 12, rubrica e cpv. 1
Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati
1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti.
Art. 13, rubrica e cpv. 1
Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni
1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio
Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3
Mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni
1 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni diffondono se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi.
3 In caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale.
Art. 15 cpv. 1
1 Nel caso di una mobilitazione per il servizio d’appoggio e il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
23 novembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |