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AS 2023 309

Legge federale
sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse
(Legge sui profili del DNA)
(Legge sui profili del DNA)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20201,

decreta:

I

La legge del 20 giugno 20032 sui profili del DNA è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

  • a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale:

    1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),

    2. la ricerca di legami di parentela,

    3. la fenotipizzazione;

  • b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;

  • c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

  • d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione.

Art. 1a

Abrogato

Art. 2 cpv. 1 e 3

1 Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

3 Il profilo del DNA e il relativo materiale d’analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto processuale penale nonché per l’identificazione al di fuori del procedimento penale.

Art. 2a Ricerca di legami di parentela

Per ricerca di legami di parentela s’intende una ricerca effettuata, per far luce su un crimine, nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 al fine di reperire persone che, in virtù della somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere imparentate con quest’ultimo.

Art. 2b Fenotipizzazione

1 La fenotipizzazione è l’analisi di marcatori del DNA specifici che permettono di ottenere, a partire da una traccia, informazioni sulle caratteristiche fisiche esteriori del donatore della traccia.

2 La fenotipizzazione può essere utilizzata soltanto per determinare:

  • a. il colore degli occhi, dei capelli e della pelle;

  • b. l’origine biogeografica;

  • c. l’età.

3 Non possono essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento o l’intelligenza.

4 Il Consiglio federale può definire caratteristiche fisiche esteriori supplementari in funzione del progresso tecnico e purché sia assicurata l’affidabilità pratica dei nuovi metodi di determinazione di tali caratteristiche.

Titolo prima dell’art. 3

Abrogato

Art. 3 Informazioni eccedenti

1 Nell’analizzare il DNA ai fini dell’allestimento di un profilo del DNA o della fenotipizzazione va evitata, per quanto possibile, la produzione di risultati che non sono necessari o non rientrano nelle caratteristiche personali consentite dall’articolo 2b.

2 Se tali informazioni sono tuttavia generate, devono essere conservate presso il laboratorio e non possono essere fornite all’autorità richiedente o ad altri terzi.

Art. 4 e 5

Abrogati

Titolo prima dell’art. 6

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale3

Art. 354 cpv. 4 lett. b4

4 I dati possono essere utilizzati:

  • b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.

2. Codice di procedura penale5

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA)

Sezione 1: Profilo del DNA

Art. 255 cpv. 3

3 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 20036 sui profili del DNA.

Art. 256 Indagini a tappeto

1 Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 258b.

2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedimenti coercitivi può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 258a Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260ter o 264–264l CP7, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 20038 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Titolo dopo l’art. 258a

Sezione 2: Fenotipizzazione

Art. 258b Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260ter o 264–264l CP9, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2b della legge del 20 giugno 200310 sui profili del DNA.

Art. 261 cpv. 1 lett. b11

1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

  • b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, purché passata in giudicato.

Art. 353 cpv. 1 lett. f bis

1 Nel decreto d’accusa sono indicati:

  • fbis. il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA;

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197912

Art. 15 cpv. 3 lett. dbis

3 Il presidente designa fra i giudici ordinari un ufficiale come suo sostituto; questi pronuncia in vece del presidente segnatamente:

  • dbis. sulle analisi del DNA;

Titolo dopo l’art. 73r

Sezione 10d: Analisi del DNA

Art. 73s Profilo del DNA. Condizioni in generale

1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

  • a. l’imputato;

  • b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;

  • c. persone decedute;

  • d. materiale biologico pertinente al reato.

2 Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il giudice istruttore può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 200313 sui profili del DNA.

Art. 73t Indagini a tappeto

1 Per far luce su un crimine, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre il prelievo di campioni e l’allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato. La cerchia delle persone da sottoporre a prelievo può essere ulteriormente ristretta mediante una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 73x.

2 Se il confronto del profilo ai sensi del capoverso 1 non dà esito, ad istanza del giudice istruttore il presidente del tribunale militare di cassazione può disporre che le indagini proseguano con la verifica di un legame di parentela con il donatore della traccia.

Art. 73u Profilo del DNA di condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA su persone:

  • a. che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;

  • b. che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona oppure contro l’integrità sessuale;

  • c. nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l’internamento.

Art. 73v Esecuzione dei prelievi di campioni

I prelievi invasivi di campioni sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 73w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM14, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell’articolo 2a della legge del 20 giugno 200315 sui profili del DNA se le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM16, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell’articolo 2b della legge del 20 giugno 200317 sui profili del DNA.

Art. 73y Applicabilità della legge sui profili del DNA

Per altro è applicabile la legge del 20 giugno 200318 sui profili del DNA.

(cifra III)

Coordinamento con altri atti normativi

1. Legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200319 sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 25 settembre 202020 sulla protezione dei dati (all. 1 cifra II n. 31), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 12 cpv. 1

1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d’informazione di cui all’articolo 10.

2. Legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

All’entrata in vigore della presente modifica della legge del 20 giugno 200321 sui profili del DNA, quella contestuale alla legge del 17 giugno 201622 sul casellario giudiziale (all. 1 n. 8) ha il tenore seguente:

Art. 16 cpv. 1 lett. d ed f, nonché 2

Privi di oggetto

3. Legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull’essere umano

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200323 sui profili del DNA o quella contestuale alla legge federale del 15 giugno 201824 concernente gli esami genetici sull’essere umano (all. cifra II n. 1), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 2 cpv. 1

1 Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.

4. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200325 sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 202126 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

  • a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale:

    1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),

    2. la ricerca di legami di parentela,

    3. la fenotipizzazione;

  • b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;

  • c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

  • d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione;

  • e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo PCSC27.

5. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200328 sui profili del DNA o quella contestuale al decreto federale del 1° ottobre 202129 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

  • a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale:

    1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),

    2. la ricerca di legami di parentela,

    3. la fenotipizzazione;

  • b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;

  • c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

  • d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione;

  • e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201930 di partecipazione a Prüm.

6. Decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto e decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 20 giugno 200331 sui profili del DNA o quelle contestuali al decreto federale del 1° ottobre 202132 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (all. n. 2) e al decreto federale del 1° ottobre 202133 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (all. n. 5), all’ultima di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso della legge sui profili del DNA ha il tenore seguente:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

  • a. ai fini dell’utilizzo nel procedimento penale:

    1. l’allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),

    2. la ricerca di legami di parentela,

    3. la fenotipizzazione;

  • b. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;

  • c. l’identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;

  • d. il trattamento di profili del DNA in un sistema d’informazione della Confederazione;

  • e. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201934 di partecipazione a Prüm;

  • f. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo PCSC35.

7. Decreto federale del 18 dicembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice penale36 (all. 1 n. 1) o la disposizione di coordinamento contestuale al decreto federale del 18 dicembre 202037 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (all. 2 n. 1, 2), all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea la disposizione qui appresso del Codice penale ha il tenore seguente:

Art. 354 cpv. 4 lett. b38

4 I dati possono essere utilizzati:

  • b. in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato.

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