AS 2023 319
Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di tratta di esseri umani
(Ordinanza contro la tratta di esseri umani)
(Ordinanza contro la tratta di esseri umani)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 contro la tratta di esseri umani è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza «Ufficio federale di polizia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fedpol».
Art. 1 lett. c e d
La presente ordinanza disciplina:
c. Abrogata
d. gli altri compiti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’ambito della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
Art. 4 Misure di terzi
La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari organizzazioni di diritto pubblico e privato con sede in Svizzera per l’attuazione in Svizzera di misure di cui all’articolo 2.
Art. 5 Principi
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, fedpol istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che:
a. tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente;
b. soddisfano al meglio i requisiti in termini di qualità;
c. garantiscono un impiego appropriato delle risorse.
4 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce gli obiettivi prioritari di cui al capoverso 3 lettera a.
Art. 6 cpv. 3
3 Gli aiuti finanziari per il sostegno di misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.
Art. 9 cpv. 1
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu3.
Art. 10 cpv. 1
1 Le richieste di aiuti finanziari per misure la cui attuazione è prevista per l’anno civile successivo devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio. Una richiesta di aiuti finanziari per un progetto i cui costi complessivi non superano i 10 000 franchi può essere presentata in qualsiasi momento.
Sezione 5 (art. 13)
Abrogata
Titolo prima dell’art. 15a
Sezione 6a: Altri compiti di fedpol
Art. 15a
1 Fedpol adempie i seguenti compiti al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani:
a. elabora strategie e piani su scala nazionale nei settori della prevenzione, del perseguimento penale, della protezione delle vittime e della collaborazione, segnatamente sotto forma di piani nazionali che sono sottoposti per approvazione al Consiglio federale;
b. coordina le misure strategiche e operative dei servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni;
c. gestisce un centro di contatto e di mediazione per richieste e informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
d. propone ed elabora offerte specialistiche di formazione e di informazione;
e. analizza costantemente la situazione concernente la tratta di esseri umani e redige periodicamente rapporti sulla situazione;
f. elabora e coordina le informazioni provenienti dalla Svizzera e dall’estero;
g. adempie gli obblighi internazionali della Svizzera;
h. anonimizza le decisioni comunicategli conformemente all’articolo 1 numero 3 dell’ordinanza del 10 novembre 20044 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali, dopo aver valutato se si debba interporre ricorso contro di esse secondo l’articolo 381 capoverso 4 lettera a del Codice di procedura penale5;
i. analizza le decisioni anonimizzate di cui alla lettera h.
2 Al fine di attuare i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b, fedpol si avvale di un gruppo strategico di esperti. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e della società civile.
3 Fedpol emana un regolamento interno per il gruppo di esperti.
II
L’ordinanza del 17 novembre 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2
2 È il centro di competenza secondo l’articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione del 16 maggio 20057 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; adempie i compiti di cui all’articolo 15a dell’ordinanza del 23 ottobre 20138 contro la tratta di esseri umani e prende misure volte a prevenire e combattere il traffico di migranti.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2023.
9 giugno 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |