1. L’assemblea generale è l’organo direttivo di ERIC EPOS ed è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori di ERIC EPOS.
2. Ciascun membro nomina fino a due rappresentanti ufficiali. Ciascun osservatore nomina un rappresentante ufficiale senza diritto di voto. Inoltre, ciascun membro e osservatore può farsi accompagnare da esperti. Ogni delegazione può essere composta da un massimo di quattro persone.
3. Un membro può essere rappresentato da un altro membro previa notifica scritta al presidente dell’assemblea generale prima di ogni sessione della stessa. Un membro può rappresentare al massimo un altro membro.
4. Vale il principio generale di un voto per ciascun membro, a condizione che sia stata versata la quota di adesione nominale a norma dell’allegato II dello statuto; in caso di deviazioni dalla quota di adesione nominale, il valore dei voti sarà aumentato o ridotto in funzione della quota di adesione versata, come specificato nell’allegato II dello statuto.
5. L’assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno ed è responsabile della direzione e supervisione generali di ERIC EPOS. Le riunioni dell’assemblea generale raggiungono il quorum quando due terzi dei membri sono rappresentati alla riunione. L’assemblea generale è incaricata di:
a) nominare, sospendere o revocare la nomina del direttore esecutivo di ERIC EPOS;
b) nominare i membri dei consigli consultivi esterni;
c) adottare il bilancio annuale;
d) approvare l’ammissione di nuovi membri e osservatori, la proroga dello status di osservatore e il ritiro di membri od osservatori;
e) adottare le norme di attuazione di ERIC EPOS;
f) adottare decisioni sui contributi;
g) creare organi consultivi, se lo ritiene necessario;
h) decidere in merito alla procedura di convalida dei servizi;
i) decidere in merito a tutte le altre questioni necessarie per assolvere il compito di ERIC EPOS.
6. L’assemblea generale elegge tra i rappresentanti, a maggioranza di due terzi dei voti, un presidente e due vicepresidenti per un mandato di due anni, rinnovabile una sola volta. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.
7. Le riunioni dell’assemblea generale sono convocate dal presidente. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno la metà dei membri, dal presidente e dal vicepresidente dell’assemblea generale o dal direttore esecutivo di ERIC EPOS.
8. L’assemblea generale si adopera per raggiungere il consenso su tutte le decisioni. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le decisioni di cui ai paragrafi 9 e 10.
9. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di tre quarti dei voti espressi:
a) proposte di modifica del presente statuto;
b) approvazione di nuovi membri e osservatori e proroga dello status di osservatore;
c) destituzione di un membro o di un osservatore (il soggetto o i soggetti di cui si propone la destituzione non esprimono il proprio voto);
d) adozione di decisioni relative ai contributi di cui all’articolo 9 dello statuto e di decisioni relative alle risorse di cui all’articolo 15 dello statuto.
10. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi:
a) adozione delle norme di attuazione;
b) adozione della relazione di attività e finanziaria annuale e del piano di lavoro annuale di ERIC EPOS;
c) adozione del bilancio annuale, compresa la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio;
d) nomina, sospensione o revoca della nomina del direttore esecutivo;
e) elezione del presidente e del vicepresidente o dei vicepresidenti dell’assemblea generale;
f) istituzione e nomina di eventuali organismi ausiliari;
g) proroga della durata di ERIC EPOS;
h) cessazione di ERIC EPOS.