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AS 2023 518

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (OBioc)

Preambolo

L’Ufficio federale della sanità pubblica,
d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato
dell’economia,

visto l’articolo 10 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc),

ordina:

I

L’OBioc è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina

1 Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:

  • b. omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20142 (Elenco dei principi attivi notificati);

II

L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2023.

5 settembre 2023

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22,
31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62c cpv. 1)

Titolo, nota a piè di pagina

Elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati

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