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AS 2023 678

AS 2023 678 (LAMal)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 27 gennaio 20211;
visto il parere del Consiglio federale del 28 aprile 20212,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2bis

2bis In caso d’affiliazione tardiva di un figlio, i genitori in solido o il genitore sono tenuti a versare il supplemento di premio, sempre che siano responsabili del ritardo.

Art. 61a Debitori dei premi dei figli

1 I genitori sono gli unici debitori dei premi dei figli fino alla fine del mese in cui questi diventano maggiorenni. I figli non possono essere tenuti responsabili di questi premi nemmeno una volta raggiunta la maggiore età; le esecuzioni avviate nei loro confronti per questo motivo sono nulle.

2 I genitori sono debitori solidali dei premi.

3 Un genitore è unico debitore dei premi se l’altro genitore attesta che:

  • a. in virtù di un contratto di mantenimento o di una decisione giudiziaria, è tenuto a pagare all’altro genitore contributi di mantenimento per i figli e che tali contributi comprendono i premi; e

  • b. ha pagato tali contributi di mantenimento.

Art. 61b

Ex art. 61a

Art. 64 cpv. 1bis

1bis La partecipazione ai costi per i figli è coperta, fino alla fine del mese in cui diventano maggiorenni, esclusivamente dalle persone debitrici dei premi. I figli non possono essere tenuti responsabili di questa partecipazione ai costi nemmeno una volta raggiunta la maggiore età; le esecuzioni avviate nei loro confronti per questo motivo sono nulle.

Art. 64a cpv. 1bis, 2, secondo, terzo e quarto periodo, 3bis, 4, 5, 6, 7, terzo e quarto periodo, 7bis, 7ter e 8, secondo periodo

1bis Se l’assicurato è minorenne, le disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi si applicano ai suoi genitori o al genitore debitore del premio.

2 … Un assicurato può essere perseguito al massimo due volte nel corso di un anno civile per i propri arretrati e due volte per quelli di un figlio. Le esecuzioni per i crediti che hanno già dato luogo a un attestato di carenza di beni o a un titolo equivalente non sono contabilizzate. Il Cantone può esigere che l’assicuratore gli comunichi il nome delle persone escusse.

3bis Se l’assicuratore non può ottenere, da parte dei genitori o del genitore debitore del premio, un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente per i crediti menzionati al capoverso 3 concernenti un figlio, può tuttavia comunicare questi crediti al Cantone.

4 Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui ai capoversi 3 e 3bis. L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena il debito è stato saldato in tutto o in parte all’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto.

5 Se il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti che l’assicuratore gli ha comunicato, l’assicuratore gli cede questi crediti. Il Cantone informa l’assicurato della cessione. In questo caso l’assicurato può di nuovo cambiare assicuratore in deroga al capoverso 6.

6 In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non sono stati pagati integralmente i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione in arretrato. I figli non possono cambiare assicuratore se per loro esistono arretrati di questo tipo. Gli assicurati i cui arretrati concernono soltanto i loro figli possono cambiare assicuratore. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

7 … Vi è urgenza medica quando un trattamento non può essere differito. Tale è il caso quando l’assicurato, in assenza di un trattamento immediato, deve temere danni alla salute o la morte, oppure può mettere in pericolo la salute di altre persone.

7bis Gli assicurati diventati maggiorenni possono cambiare assicuratore alla fine dell’anno civile, in deroga al capoverso 6, anche se vi sono premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese di esecuzione in arretrato risalenti al periodo della loro minore età. Ai familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia si applica l’articolo 4a.

7ter I Cantoni e gli assicuratori scambiano i loro dati sulla base di uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

8 … Disciplina inoltre le spese di sollecito e di diffida, le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione e le modalità di pagamento dei Cantoni agli assicura-tori.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2022

1 Se un Cantone assume un ulteriore 3 per cento di un credito di cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 aveva già assunto l’85 per cento conformemente all’articolo 64a capoverso 4, l’assicuratore gli cede questo credito. Il Cantone informa l’assicurato della cessione.

2 Gli articoli 61a e 64 capoverso 1bis si applicano agli assicurati ancora minorenni al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022. Si applicano anche ai premi, alle partecipazioni ai costi, agli interessi di mora e alle spese di esecuzione di questi assicurati non ancora pagati al momento dell’entrata in vigore.

III

La legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 4

4 Su istanza del debitore, l’ufficio ingiunge al datore di lavoro di quest’ultimo di versare all’ufficio, per la durata del pignoramento del salario, anche la somma necessaria per il pagamento dei crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per quanto tali premi e partecipazioni ai costi facciano parte del minimo vitale del debitore. L’ufficio utilizza tale somma per pagare direttamente all’assicuratore i crediti correnti di premi e partecipazioni ai costi.

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2022.5

2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

3 Entrano in vigore come segue:

  • a. l’articolo 64a capoverso 2 (cifra I) il 1° gennaio 2025;

  • b. l’articolo 64a capoverso 3bis, 4 e 5 (cifra I) nonché capoverso 1 delle disposizioni transitorie (cifra II) il 1° luglio 2025;

  • c. la modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (cifra III) il 1° luglio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr