AS 2023 799
Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20181 sui giochi in denaro è modificata come segue:
Art. 85a Trasmissione dei dati e competenza in caso di cessazione dell’attività di una casa da gioco o di un organizzatore di giochi di grande estensione
1 Se una casa da gioco o un organizzatore di giochi di grande estensione cessa la propria attività, i dati che ha iscritto nel registro delle persone escluse sono trasmessi alla casa da gioco o all’organizzatore di lotterie e scommesse sportive avente la sede più vicina.
2 Le richieste di revoca dell’esclusione dal gioco secondo l’articolo 81 LGD sono trattate dalla casa da gioco o dall’organizzatore di lotterie e scommesse sportive cui sono stati trasmessi i dati.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2024
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |