L’unità operativa fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).
Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna unità operativa, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’unità operativa con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa unità operativa rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE.
Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’unità operativa, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’unità operativa con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa unità operativa rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE.
Nel caso di una joint venture o di un’unità operativa partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua unità operativa più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.
Se, in un caso concreto, è controverso quale unità operativa di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa unità viene stabilita dalla seguente autorità:
a. nei casi in cui le unità operative di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;
b. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale.
L’accertamento dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’unità operativa interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.
L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.