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AS 2023 841

Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (OImM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale1,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un’imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro unità operative che:

  • a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);

  • b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

Art. 2 Diritto applicabile

Le prescrizioni modello del 14 dicembre 20212 finalizzate a contrastare a livello mondiale l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili emanate dall’Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20 (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], prescrizioni modello GloBE), fatto salvo il capoverso 2, si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.

Non sono applicabili:

  • a. l’articolo 9.3.5 delle prescrizioni modello GloBE;

  • b. per l’imposta integrativa svizzera, gli articoli 4.3.2 lettere a e c–e nonché 6.4 delle prescrizioni modello GloBE.

Le prescrizioni modello GloBE devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario3 e le pertinenti normative dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli Stati del G20.

Nell’applicazione delle prescrizioni modello GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 3 Unità operative

Sono considerate unità operative le «constituent entities» secondo l’articolo 1.3 delle prescrizioni modello GloBE.

L’appartenenza fiscale delle unità operative a un Cantone è determinata per analogia secondo gli articoli 105 capoverso 3 e 106 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta (LIFD) concernenti la competenza territoriale. In deroga agli articoli 105 capoverso 3 e 106 LIFD è determinante la situazione all’inizio di ciascun esercizio (Fiscal Year) ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Art. 4 Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture e unità operative partecipate in via minoritaria

Ai fini dell’imposta integrativa svizzera, sono considerate come gruppo di imprese a sé stante:

  • a. una joint venture ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE insieme alle sue unità operative, se almeno un titolare di partecipazioni della joint venture rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE;

  • b. un’unità operativa partecipata in via minoritaria ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE insieme alle sue unità operative, se il titolare di partecipazioni dell’unità operativa partecipata in via minoritaria rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE.

Capitolo 2: Unità operative assoggettate all’imposta integrativa

Art. 5

L’unità operativa fiscalmente appartenente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).

Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna unità operativa, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’unità operativa con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD5, escludendo le sue partecipazioni. Questa unità operativa rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’unità operativa, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’unità operativa con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD, escludendo le sue partecipazioni. Questa unità operativa rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Nel caso di una joint venture o di un’unità operativa partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua unità operativa più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.

Se, in un caso concreto, è controverso quale unità operativa di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa unità viene stabilita dalla seguente autorità:

  • a. nei casi in cui le unità operative di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;

  • b. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale.

L’accertamento dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’unità operativa interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.

L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

Capitolo 3 Responsabilità solidale, oneri giustificati dall’uso commerciale

Art. 6 Responsabilità solidale

Per l’imposta integrativa rispondono solidalmente nella misura dell’imposta integrativa imputata loro secondo l’articolo 12 tutte le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese.

Art. 7 Oneri giustificati dall’uso commerciale

L’imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall’uso commerciale ai fini delle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni.

Capitolo 4: Imposta integrativa svizzera

Art. 8 Campo di applicazione

Sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera gli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Se la giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d’affari annua consolidata ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle prescrizioni modello GloBE, gli utili delle sue unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all’imposta integrativa svizzera.

Gli utili di un’unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.

Nella fase iniziale della sua attività internazionale, un’unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese è assoggettata conformemente agli articoli 9.3.1–9.3.4 delle prescrizioni modello GloBE soltanto all’imposta integrativa svizzera se agli utili delle unità operative interessate non è applicabile un’IIR estera.

Art. 9 Calcolo

L’imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello GloBE; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello GloBE. Nel calcolo secondo l’articolo 5.2.3 delle prescrizioni modello GloBE l’imposta integrativa svizzera non viene dedotta.

Se i conti annuali di tutte le unità operative fiscalmente appartenenti alla Svizzera sono allestiti in base alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)6 e sottostanno a una verifica di un ufficio di revisione esterno, l’imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base di tali conti annuali.

Se non tutte le unità operative fiscalmente appartenenti alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più unità operative fiscalmente appartenenti alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base del conto annuale, allestito conformemente agli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle prescrizioni modello GloBE.

Capitolo 5: Imposta integrativa internazionale

Art. 10 Campo di applicazione

L’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle prescrizioni modello GloBE.

Conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE concernenti l’IIR, l’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale.

Conformemente agli articoli 2.4–2.6 delle prescrizioni modello GloBE concernenti l’UTPR, l’imposta integrativa internazionale è applicabile agli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente a sua volta a un’altra giurisdizione fiscale, se almeno un’unità operativa del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e nella misura in cui agli utili delle unità operative estere interessate non è applicabile un’IIR estera.

Art. 11 Calcolo

L’imposta integrativa internazionale è calcolata conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello GloBE; sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello GloBE.

Capitolo 6: Imputazione dell’imposta integrativa alle unità operative

Art. 12

L’imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole unità operative proporzionalmente alla somma dell’imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste unità operative. Per il calcolo vengono determinati le imposte determinanti, l’utile determinante così come l’utile eccedente per ogni unità operativa sulla base della chiusura contabile singola allestita conformemente alle prescrizioni modello GloBE.

Se un’imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, la somma dell’imposta integrativa svizzera deve essere imputata alle unità operative proporzionalmente all’utile determinante delle singole unità operative.

Se un’unità operativa dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, l’imposta integrativa svizzera viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

La somma dell’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR viene imputata alle unità operative per analogia conformemente all’articolo 2.6 delle prescrizioni modello GloBE.

Capitolo 7: Ripartizione del gettito lordo

Art. 13

Il gettito lordo dell’imposta integrativa svizzera su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall’imposta sull’utile conformemente all’articolo 56 LIFD7, assoggettate all’imposizione minima secondo le prescrizioni modello GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.

Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle unità operative cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’unità operativa dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta.

Capitolo 8: Procedura

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 14

Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–106, 108–135 e 140–172 LIFD8 concernenti la procedura sono applicabili per analogia.

Sezione 2: Autorità cantonali

Art. 15 Organizzazione

Se il diritto cantonale non designa un’altra autorità:

  • a. l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta è anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa;

  • b. l’autorità di tassazione dell’imposta federale diretta per le persone giuridiche è anche l’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Art. 16 Competenza territoriale

Gli articoli 105–108 LIFD9 sulla competenza territoriale non sono applicabili.

Le autorità cantonali tassano e riscuotono l’imposta integrativa dalle unità operative assoggettate che all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.

Se, in un caso concreto, il luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene stabilito dall’AFC. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa. A tale scopo, l’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa deve designare un recapito in Svizzera.

L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

Sezione 3: Sistema d’informazione dell’imposta integrativa

Art. 17 Organizzazione, contenuto

Per attuare l’imposizione minima i Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione.

Le autorità cantonali competenti possono trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei loro compiti secondo la presente ordinanza.

La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione.

Il sistema d’informazione serve in particolare:

  • a. alla tenuta di un elenco centrale delle unità operative assoggettate all’imposta integrativa (elenco centrale dell’imposta integrativa);

  • b. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell’imposta integrativa così come di altre notificazioni delle unità operative assoggettate alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;

  • c. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;

  • d. allo scambio di informazioni tra le unità operative assoggettate all’imposta integrativa e le autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Il sistema d’informazione contiene segnatamente i seguenti dati:

  • a. le dichiarazioni dell’imposta integrativa, inclusi gli allegati;

  • b. le decisioni di tassazione e altre decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;

  • c. indicazioni sulla ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa tra i singoli Cantoni e la Confederazione;

  • d. le unità operative all’estero.

L’elenco centrale dell’imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle unità operative assoggettate all’imposta integrativa:

  • a. la ditta;

  • b. la sede;

  • c. il numero d’identificazione delle imprese (IDI);

  • d. le persone autorizzate a rappresentare le unità operative.

Le autorità di tassazione dell’imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e l’AFC utilizzano sistematicamente l’IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 18 Diritti di trattamento

L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:

  • a. l’elenco centrale dell’imposta integrativa;

  • b. i dati delle unità operative di un gruppo di imprese, se le unità operative o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.

I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Possono elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.

Può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

Art. 19 Obblighi dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5 deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione entro il termine previsto dall’articolo 20 per la presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa.

Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6.

Quando il suo assoggettamento all’imposta integrativa cessa, l’unità operativa deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

Sezione 4: Tassazione

Art. 20 Termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa all’amministrazione cantonale competente entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE; la prima dichiarazione dell’imposta integrativa dal momento in cui il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa o la presenta incompleta è sollecitata dall’autorità cantonale competente a rimediarvi entro un congruo termine.

Art. 21 Obbligo di informare delle unità operative dello stesso gruppo di imprese

Su richiesta dell’autorità di tassazione competente per l’imposta integrativa, le unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell’imposta integrativa, se l’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

Art. 22 Disposizioni speciali concernenti la decisione di tassazione

La tassazione concernenti l’imposta integrativa svizzera, l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR e l’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR sono effettuate mediante decisioni separate.

Art. 23 Conversione

Se il conto annuale è espresso in una valuta estera, l’ammontare dell’imposta deve essere convertito in franchi. È determinante il corso medio del cambio (vendita) del periodo fiscale.

Sezione 5: Reclamo e ricorso

Art. 24 Disposizioni speciali per il reclamo

Il reclamo presentato dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo federale, se vi è il consenso della reclamante, dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e dell’AFC.

Art. 25 Ricorso

Gli articoli 140–146 LIFD10 sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta, a un’altra autorità cantonale di ricorso o al Tribunale federale non sono applicabili.

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa può ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) contro la decisione su reclamo pronunciata dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa del Cantone competente per la tassazione e l’AFC possono ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla LTAF contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo pronunciate dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

Il termine di ricorso secondo il capoverso 3 è:

  • a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e le decisioni su reclamo notificate all’amministrazione ricorrente;

  • b. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione o della decisione su reclamo all’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa, negli altri casi.

La revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale è disciplinata dalla LTAF.

Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e l’AFC hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

Sezione 6: Inventario

Art. 26

Gli articoli 154–159 LIFD13 sull’inventario non sono applicabili.

Sezione 7: Scadenza e condono dell’imposta

Art. 27 Scadenza

L’articolo 161 capoversi 1 e 2 LIFD14 sulla scadenza dell’imposta non è applicabile.

L’imposta integrativa diventa esigibile allo scadere dei termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa secondo l’articolo 20 capoverso 1.

Art. 28 Condono

Gli articoli 167–167g LIFD15 sul condono dell’imposta non sono applicabili.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Sezione 1: Violazione di obblighi procedurali, sottrazione d’imposta

Art. 29 Violazione di obblighi procedurali

È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe secondo la presente ordinanza oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

  • a. non presenta la dichiarazione dell’imposta integrativa o gli allegati di cui deve essere corredata;

  • b. non adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Art. 30 Sottrazione dell’imposta integrativa

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se, intenzionalmente o per negligenza:

  • a. fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta;

  • b. ottiene una restituzione illecita d’imposta.

La multa equivale di regola all’importo dell’imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta.

Sono fatte salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 31.

All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 181a LIFD16.

L’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se tenta di sottrarre un’imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa che sarebbe inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell’imposta integrativa.

Art. 31 Istigazione, complicità, concorso

Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell’imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta integrativa sottratta.

La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

All’autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181a LIFD17.

I capoversi 1–3 sono applicabili alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell’imposta integrativa commesse dall’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa.

Art. 32 Procedura e prescrizione

La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD18.

Sono applicabili per analogia le disposizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso. La giurisdizione penale è esclusa.

Alla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD.

Sezione 2: Delitti fiscali

Art. 33 Frode dell’imposta integrativa

Chiunque, per commettere una sottrazione dell’imposta integrativa ai sensi dell’articolo 30, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci o conti economici e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.

È fatta salva la pena per sottrazione dell’imposta integrativa.

All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 186 capoverso 3 LIFD19.

Art. 34 Procedura

La procedura è disciplinata per analogia dall’articolo 188 LIFD20.

Art. 35 Prescrizione dell’azione penale

L’azione penale si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.

La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

Sezione 3: Provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC

Art. 36

Gli articoli 190–195 LIFD21 sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali sono applicabili per analogia.

Capitolo 10 Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni

Art. 37 Quota della Confederazione

I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante alla Confederazione entro la fine del mese successivo.

Entro la fine del mese successivo versano alla Confederazione la quota che le spetta sulla base delle somme incassate nel corso di un mese.

Art. 38 Quote dei Cantoni

I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante agli altri Cantoni entro la fine del mese successivo.

Versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme passate in giudicato e da loro incassate nel corso di un mese, dedotta l’indennità secondo l’articolo 39, entro 90 giorni dalla fine del mese.

Se la tassazione dell’imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell’esercizio, i Cantoni versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme computate e da loro incassate entro la fine del mese successivo.

Se i Cantoni interessati non sono in grado di accordarsi sulla ripartizione, decide il Tribunale federale come istanza unica.

Art. 39 Indennità

I Cantoni competenti per la tassazione possono trattenere per ogni decisione di tassazione un’indennità pari al 2 per cento della quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni, tuttavia al massimo 100 000 franchi.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni transitorie

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza si applica agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Le disposizioni sull’imposta integrativa internazionale si applicano a partire da una data ulteriore. Per determinare l’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa secondo l’articolo 5, gli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello GloBE concernenti l’IIR si applicano tuttavia già dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

In caso di violazione per negligenza di obblighi procedurali o di sottrazione d’imposta per negligenza viene meno la punibilità secondo gli articoli 29 e 30 per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.

Art. 41 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 agosto 196722 sul computo di imposte alla fonte estere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2

L’ammontare delle imposte alla fonte estere computabili corrisponde alla somma delle imposte alla fonte non recuperabili riscosse negli Stati contraenti, conformemente alle convenzioni applicabili, sui redditi maturati nel corso di un anno (anno di scadenza); tuttavia, esso non può eccedere la somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (ammontare massimo). Nel calcolo dell’ammontare massimo non si tiene conto di un’imposta integrativa secondo l’ordinanza del 22 dicembre 202323 sull’imposizione minima.

Art. 42 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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