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AS 2024 120

Scambio di note del 1° marzo 2024
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Preambolo

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l’Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2024

Commissione europea
Segretariato generale

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 2 febbraio 2024 emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20041, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

  • «Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali»2

La presente direttiva di esecuzione è stata notificata alla Svizzera con il numero C(2024) 261 definitivo.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell’Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 2 febbraio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale H, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Scambio di note del 1° marzo 2024tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali(Sviluppo dell’acquis di Schengen)Entrato in vigore il 1° marzo 2024

Scambio di note del 1° marzo 2024<br />tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 che modifica la direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 per quanto riguarda la profondità minima delle marcature delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali<br />(Sviluppo dell’acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia