AS 2024 192
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 53 lett. dLa Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85c capoverso 1 LStrI;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.
1° maggio 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |