La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
AS 2024 218
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54a capoverso 6 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed);
visto l’articolo 29 capoverso 6 della legge federale del 30 settembre 20162 sulle professioni sanitarie (LPSan),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari per progetti di cui agli articoli 54a LPMed e 29 LPSan.
Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
Gli aiuti finanziari per progetti nell’ambito della formazione ai sensi della LPSan o della formazione e del perfezionamento ai sensi della LPMed nonché dell’esercizio della professione sono concessi se:
a. le misure sono atte a migliorare l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base;
b. il progetto coinvolge almeno una professione secondo la LPMed o la LPSan e ha un carattere interprofessionale o intraprofessionale;
c. il progetto è trasferibile ad altri contesti o regioni; e
d. gli indicatori per la valutazione dell’impatto del progetto sono definiti in un piano di valutazione.
Sono computabili i costi di progetto, segnatamente:
a. le spese direttamente connesse con la preparazione, l’esecuzione e la direzione del progetto;
b. i costi del materiale;
c. i costi per la valutazione dell’impatto del progetto.
Le prestazioni materiali o di servizi sono computabili soltanto ai prezzi usuali di mercato.
L’aiuto finanziario ammonta a un massimo di 600 000 franchi per progetto.
Esso si calcola secondo:
a. il tipo e l’importanza del progetto;
b. l’interesse della Confederazione nei confronti del progetto;
c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali e di terzi.
Il pagamento può avvenire in modo scaglionato. È effettuato in funzione dell’avanzamento del progetto.
La domanda di aiuti finanziari deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a. indicazioni sul richiedente e i partecipanti al progetto;
b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, la procedura, l’organizzazione del progetto, gli effetti attesi, la portata, la solidità a lungo termine e la trasferibilità del progetto;
c. un piano di valutazione;
d. un preventivo dettagliato con indicazioni sui partecipanti al finanziamento e sul contributo di sostegno richiesto;
e. un calendario di attuazione del progetto con indicazione dei traguardi intermedi.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può mettere a concorso la concessione di aiuti finanziari. In questo caso fissa il termine per la presentazione delle domande nel bando di concorso.
L’UFSP emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli. Nella guida può precisare le indicazioni di cui al capoverso 1 e stabilire altre modalità per la presentazione delle domande.
Per la valutazione specialistica della domanda l’UFSP può ricorrere al parere di esperti.
Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
a. una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi (LSu); oppure
b. un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu.
Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
a. l’ammontare dell’aiuto finanziario;
b. le modalità di pagamento dell’aiuto finanziario;
c. se del caso, l’onere di effettuare una valutazione approfondita del progetto;
d. la presentazione di rapporti periodici, segnatamente sullo svolgimento e la conclusione del progetto nonché sulle risorse utilizzate.
La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.
Gli organi responsabili dei progetti informano immediatamente l’UFSP in merito a modifiche sostanziali dei progetti su cui si fondano gli aiuti finanziari.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024 con effetto sino al 30 giugno 2028.
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