Lexipedia

AS 2024 269

Ordinanza
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia
(OITE-UE)
(OITE-UE)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

TitoloOrdinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione
di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri
dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord(OITE-UE)

Art. 1 cpv. 1 lett. a1 La presente ordinanza si applica:a. all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dalla Norvegia e dall’Irlanda del Nord nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati e territori;

Art. 4 lett. a, b e f, nota a piè di paginaNella presente ordinanza si intende per:a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);b. Paesi terzi: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord;f. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un sistema integrato nel trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/6252;

Art. 6 cpv. 2 e 42 Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali devono essere presentate garanzie sanitarie supplementari. Può esigere tali garanzie sanitarie se la Svizzera ha ottenuto lo status di «indenne da malattia» per un’epizoozia secondo il regolamento (UE) 2016/4293 e il regolamento delegato (UE) 2020/6894. Le garanzie sanitarie devono essere elencate nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d’importazione armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario.4 Per i prodotti di cui all’allegato 1a OSOAn5 non sono richiesti né un certificato sanitario né un documento commerciale.

Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn6, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/20117;

Art. 8 Registrazione in TRACES1 Per l’importazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di destinazione, l’importatore e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’importazione.2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima entro una settimana.

Art. 10 cpv. 44 Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina i certificati sostitutivi.

Art. 19a Obbligo di registrazione dell’azienda di destinazione in caso di cessione di bombi importatiLe aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:a. la data di cessione della colonia di bombi;b. il nome e l’indirizzo del destinatario;c. il numero di colonie di bombi cedute.

Art. 20 Obbligo di conservazione dell’azienda di destinazioneLe aziende di destinazione devono conservare per tre anni a decorrere dal giorno in cui arriva la partita i certificati sanitari per gli animali e i prodotti animali di cui all’articolo 19. Anche le registrazioni di cui all’articolo 19a sulla cessione delle colonie di bombi importate devono essere conservate per tre anni e presentate su richiesta agli organi di polizia delle epizoozie.

Art. 23 Obblighi degli esercenti di aeroportiGli esercenti di aeroporti devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi secondo l’articolo 22.

Art. 31 Registrazione in TRACES1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’azienda di provenienza, l’esportatore e, se del caso, l’impresa di trasporto devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti al loro ruolo riferito all’esportazione.2 La registrazione va richiesta previamente all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest’ultima entro una settimana.

Art. 39 AccessoHanno accesso a TRACES le persone che soddisfanno le condizioni seguenti:a. l’autorità o l’azienda per la quale lavorano è registrata in TRACES;b. hanno frequentato un corso di formazione proposto dall’autorità cantonale competente oppure l’autorità o l’azienda confermano che tali persone possiedono le conoscenze necessarie per utilizzare TRACES.

Art. 39a Trattamento dei dati1 Le aziende possono inserire dati sulle loro partite e modificarli fino al controllo della partita.2 Le autorità possono trattare i dati delle partite nella misura in cui rientrano nel loro ambito di competenza.

Art. 40 Organizzazione dei corsi di formazione1 L’USAV organizza i corsi di formazione per l’UDSC e i responsabili TRACES dei servizi cantonali. Per la frequentazione di questi corsi non è riscosso alcun emolumento. 2 I responsabili TRACES dei servizi cantonali organizzano i corsi di formazione per:a. le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di trasporto;b. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES.

II

La presente ordinanza entra il vigore il 1° luglio 2024.

31 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Ordinanza<br />concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia<br />(OITE-UE) | Lexipedia | Lexipedia