Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni designano quanto precisato qui di seguito:
a) per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord;
b) per «Ufficio» si intende l’Ufficio di collegamento istituito dalla NATO in Svizzera;
c) per «funzionari dell’Ufficio» si intendono i membri del personale dell’Ufficio, comprese le persone messe a disposizione dell’Organizzazione da parte di un governo o un’organizzazione internazionale che sono assegnate o inviate per lavoro presso l’Ufficio, fatta eccezione per le persone che non sottostanno al regolamento dei funzionari e/o sono impiegate su base oraria;
d) per «capo dell’Ufficio» si intende la persona designata dall’Organizzazione come responsabile dell’Ufficio o, in sua assenza, la persona da lui designata.