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AS 2024 461

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23a capoverso 2 e 24a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 20151 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione degli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a della LCIP.

Art. 2 Principio

Possono richiedere aiuti finanziari le comunità di riferimento.

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

Art. 3 Importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta

Le comunità di riferimento ricevono 30 franchi per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta.

Se i mezzi finanziari disponibili ogni anno non sono sufficienti per concedere a tutte le comunità di riferimento richiedenti l’aiuto finanziario integrale, nell’anno in questione l’importo per ciascuna cartella informatizzata del paziente aperta viene ridotto in modo tale che a tutte le comunità di riferimento sia riconosciuto lo stesso importo per cartella aperta.

Art. 4 Domanda

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.

Devono contenere le seguenti indicazioni:

  • a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte sino alla fine dell’anno precedente;

  • b. la prova dell’avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;

  • c. il rapporto di gestione e il conto annuale;

  • d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.

L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.

Emana una guida sulla presentazione delle domande e mette a disposizione i relativi moduli.

Art. 5 Decisione

L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 31 agosto.

La decisione contiene in particolare:

  • a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente considerate;

  • b. i contributi cantonali computabili;

  • c. l’ammontare dell’aiuto finanziario da versare;

  • d. le modalità di pagamento;

  • e. l’indicazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 7 Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

Art. 8 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 marzo 20172 sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 16 Consenso

La comunità di riferimento deve ottenere il consenso del paziente per la costituzione di una cartella informatizzata. Il consenso deve essere:

  • a. firmato dal paziente di propria mano oppure mediante firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica; oppure

  • b. confermato dal paziente mediante uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31.

2. Ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione malattie

Inserire prima del titolo della sezione 4a

Art. 77kbis Accesso al servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute

Le autorità di cui all’articolo 59abis LAMal possono accedere al servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute di cui all’articolo 39 lettera b dell’ordinanza del 22 marzo 20175 sulla cartella informatizzata del paziente.

L’UFSP accorda i diritti d’accesso.

Art. 9 Disposizione transitoria

Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 1° novembre.

L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.

Gli aiuti finanziari sono versati all’emanazione della decisione.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Gli articoli 1–7 e 9 hanno effetto sino al 30 settembre 2029.

28 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi